Incarto n.
16.98.00063

Lugano

19 giugno 1998/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 maggio 1998 presentato da

 

 

 

_____________

 

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 21 gennaio 1998 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 16 dicembre 1997 da

 

 

 

_____________

rappr. dal _____________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta

dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo

giudice;

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:       che con istanza 16 dicembre 1997 lo _____________, per il tramite del _____________ del _____________, ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da _____________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 400.– corrispondenti alla tassa di giustizia e alle spese poste a carico di quest’ultima con sentenza 19 agosto 1997 della  Camera dei ricorsi penali (inc. 60.97.123), passata in giudicato;

 

                                          che con sentenza 21 gennaio 1998 il Giudice di pace del circolo di Carona, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale la convenuta, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza;

 

                                          che con atto ricorsuale 14 maggio 1998 _____________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC;

 

                                          che giusta l’art. 22 cpv. 1 della Legge concernente l’adegua-mento del diritto esecutivo cantonale alla revisione del 16 dicembre 1994 della LEF (LALEF), nonché in conformità con l’art. 388 cpv. 3 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;

 

                                          che la ricorrente sostiene di non aver ricevuto la sentenza qui dedotta in cassazione;

 

                                          che come risulta dalla distinta delle raccomandate della Giudicatura di pace, la sentenza è stata notificata al domicilio della ricorrente a __________ con invio raccomandato n. __________ del 21 gennaio 1998;

 

                                          che contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, l’ossequio da parte del primo giudice di questa formalità (invio raccomandato), è sufficiente per ritenere validamente notificata la sentenza (art. 124 cpv. 1 e 5 CPC);

 

                                          che la notifica mediante usciere costituisce un caso d’eccezione al quale il giudice può, ma non deve, far capo ove lo ritenga opportuno (art. 124 cpv. 2 CPC), ciò che non è stato il caso in concreto;

 

                                          che per costante giurisprudenza del Tribunale federale, quando la raccomandata non viene ritirata dal destinatario, l’invio si ritiene notificato l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (art. 169 cpv. 1 lett. d, e  Ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste RS 783.01; DTF 116 Ia 90 consid. 2a; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4, 9 e 11);

 

                                          che pertanto al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione

                                          (data del timbro postale 15 maggio 1998) il termine ricorsuale di 10 giorni -pur calcolandone la decorrenza dopo la scadenza del termine di giacenza- era già ampiamente scaduto;

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 14 maggio 1998 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.

 

                                2.      Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                                 La segretaria