Incarto n.
16.98.00072

Lugano

5 ottobre 1998/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 maggio 1998 presentato da

 

 

 

_____________

(patr. dallo studio ____________)

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 11 maggio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 1° aprile 1998 da

 

 

 

_____________

(patr. dallo studio legale _____________)

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’982.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

considerato                     che con il presente tempestivo gravame -al quale è stato accordato effetto sospensivo- _____________ è insorta contro la sentenza 11 maggio 1998 con la quale il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona l’ha condannata a pagare alla ditta _____________ l’importo di fr. 2’982.- a saldo della fattura emessa il 26 settembre 1997 per la fornitura e il montaggio di 4 stenditoi, rigettando nel contempo l’opposizione interposta al PE sopra menzionato;

 

 

                                          che con osservazioni 6 luglio 1998 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;

 

 

                                          che con scritto 28 settembre 1998 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso avendo raggiunto con la controparte un accordo extragiudiziale;

 

 

                                          che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per desistenza della ricorrente (art. 352 cpv. 1 CPC);

 

 

                                          che dovendo considerare la desistente alla stregua di una soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 10 ad art. 148 CPC), alla stessa devono essere caricate le spese del presente giudizio;

 

 

                                          che alla controparte non vengono riconosciute ripetibili di questa sede, avendovi la stessa rinunciato con scritto 25 settembre 1998;

 


richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG

 

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 29 maggio 1998 di _____________ è stralciato dai ruoli.

 

 

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico; compensate le ripetibili.

 

 

                                3.      Intimazione a:

                                          __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria