Incarto n.
16.98.00074

Lugano

10 giugno 1998/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 giugno 1998 presentato da

 

 

 

_____________

 

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 29 maggio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura speciale per azioni derivanti da contratto di locazione promossa con istanza 17 aprile 1998 nei confronti di

 

 

 

_____________

patr. dall’avv. _____________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’456.85 oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:       che con istanza 17 aprile 1998 _____________ ha convenuto in giudizio _____________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’456.85 corrispondenti a spese e pretese risarcitorie vantate nei confronti del convenuto a dipendenza del contratto di locazione sottoscritto dall’istante con diversi comproprietari tra i quali quest’ultimo;

 

 

                                          che con il querelato giudizio il primo giudice ha integralmente respinto le pretese dell’istante: perché in parte la stessa vi ha rinunciato, rispettivamente perché infondate non avendo l’istante giustificato il motivo per il quale le stesse dovrebbero essere assunte dal convenuto, e ha invitato l’istante a voler preliminarmente adire l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione per quanto attiene alla richiesta di restituzione del deposito di garanzia;

 

 

                                          che con atto ricorsuale 2 giugno 1998 _____________ è insorta contro il predetto giudizio;

 

 

                                          che a prescindere dalla sua ricevibilità il gravame si appalesa manifestamente infondato, così come ai motivi esposti nel seguito in risposta alle censure mosse dalla ricorrente;

 

 

                                          che essa non indica a questa Camera i diritti che pretende essere stati violati dal primo giudice, non potendo certo bastare il generico richiamo all’art. 4 Cost.;

 

 

                                          che per quanto attiene alla conduzione del processo, il primo giudice, ritenuta giustificata la richiesta di parte convenuta, ha rinviato l’udienza di discussione dell’istanza, inizialmente prevista per il 12 maggio 1998, al 25 maggio 1998, udienza alla quale l’istante ha rinunciato a presenziare di modo che il segretario assessore, conformandosi all’art. 408 CPC -il cui contenuto è peraltro riportato nella citazione- ha proceduto alla discussione dell’istanza e contemporaneamente al dibattimento finale poiché non vi sono state ulteriori prove da assumere;

 

 

                                          che così facendo il giudice non ha fatto altro che applicare correttamente le norme di procedura che regolano le controversie in materia di locazione, di modo che la ricorrente può imputare solo a sé stessa la mancata partecipazione alla discussione della sua istanza;

 

 

                                          che per quanto attiene alla possibilità per le parti di farsi rappresentare da un legale iscritto all’Albo degli avvocati del Cantone Ticino, la stessa è espressamente prevista dall’art. 40 cpv. 1 CPC secondo il quale “le parti compaiono personalmente o per mezzo di un patrocinatore”;

 

 

                                          che anche nel merito il ricorso è infondato poichè spettava all’istante provare il benfondato delle proprie pretese (art. 8 CC), prova che ella non ha manifestamente fornito;

 

 

                                          che da ultimo, con riferimento alla condanna della ricorrente al pagamento di ripetibili alla controparte, va rilevato che la stessa è giustificata in applicazione dei combinati disposti di cui agli art. 148 cpv. 1 e 150 CPC, secondo i quali la parte soccombente è tenuta a rifondere alla controparte le spese indispensabili causate dal processo e un’adeguata indennità per gli onorari di patrocinio, e ciò indipendentemente dal fatto che la parte abbia partecipato personalmente al processo oppure tramite un suo rappresentante;

 

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

                                          che data la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia.

 


Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 2 giugno 1998 di _____________ è respinto.

 

                                2.      Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria