Incarto n.
16.98.00077

Lugano

22 ottobre 1998

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 4 giugno 1998 presentato da

 

 

 

_____________

 

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 2 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 16 marzo 1998 da

 

 

 

_____________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al

PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 16 marzo 1998 _____________, titolare di un negozio di abbigliamento che si riforniva presso la ditta

                                         _____________ di ______, ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da quest’ultima al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 1’795.05, pari al controvalore di merce rimasta invenduta presso l’istante e da questa restituita all’escussa;

 

                                         che l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria;

 

                                         che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 800.-, importo che a suo dire l’escussa avrebbe riconosciuto in sede di contraddittorio;

 

                                         che con atto ricorsuale 4 giugno 1998 _____________ è insorta contro il predetto giudizio;

 

                                         che con scritto 26 giugno 1998 la controparte ha postulato la reiezione del medesimo;

 

                                         che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

 

                                         che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA);

 

                                         che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;

 

                                         che il riconoscimento di debito deve in ogni caso contenere la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con la quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro a una determinata persona (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-152);

 

                                         che nella fattispecie non vi è agli atti nessun documento con il quale l’escussa si sarebbe dichiarata disposta a pagare all’istante una determinata somma di denaro;

 

                                         che simile dichiarazione non può neppure essere dedotta dal verbale di contraddittorio nel quale la convenuta sostiene unicamente di aver proposto all’istante il rimborso di fr. 800.- a liquidazione di loro reciproche pretese, proposta che quest’ultima non avrebbe accettato;

 

                                         che anche volendo parificare questa dichiarazione a un riconoscimento di debito, lo stesso non sarebbe comunque liquido trattandosi di un riconoscimento condizionato alla sua accettazione da parte dell’istante, accettazione che di fatto questa non risulta aver manifestato: da qui la caducità della proposta come tale (Panchaud/Caprez, op.cit., § 16);

                                     

                                         che quindi, a prescindere dal contenuto del ricorso, la sentenza del giudice di pace deve essere annullata siccome frutto di un’errata applicazione del diritto sostanziale, in particolare dell’art. 82 LEF;

 

                                         che in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC questa Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con la conseguente reiezione dell’istanza per difetto di un valido riconoscimento di debito;

                                         che poiché il ricorso viene accolto per motivi diversi da quelli indicati dalla ricorrente, alla stessa non viene riconosciuta nessuna indennità per questa sede, peraltro neppure richiesta.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

 

 

pronuncia:                

 

                                    I.   Il ricorso 4 giugno 1998 di __________ è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 2 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

 

                                         1. L’istanza è respinta.

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 95.- e le spese di fr. 10.-, da

                                         anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico.

 

                                   II.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, sono poste a carico di _____________.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                        

                                  III.   Intimazione a:

                                         __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria