Incarto n.
16.98.00078

Lugano

25 giugno 1998/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 7 giugno 1998 presentato da

 

 

 

_____________

 

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 3 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 30 aprile 1998 da

 

 

 

_____________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta

dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                          che con istanza 30 aprile 1998 _____________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da _____________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 1’590.- corrispondenti alla pigione rimasta insoluta per il mese di febbraio 1998 e all’acconto spese accessorie;

 

                                          che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza, rimasta incontestata dal convenuto assente al contraddittorio;

 

                                          che con scritto 7 giugno 1998 _____________ è insorto contro il predetto giudizio lamentando di non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione;

 

                                          che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore dev’essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;

 

                                          che nella concreta fattispecie al ricevimento dell'istanza il giudice di pace ha citato le parti all’udienza del 28 maggio 1998 per il contraddittorio;

 

                                          che poiché la citazione non è stata spedita mediante invio raccomandato come ammesso dal giudice medesimo e come imposto dall’art. 124 cpv. 1 CPC, non si ha la prova che la stessa sia effettivamente giunta a destinazione;

 

                                          che quindi, in applicazione dell'art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di procedura sono nulli se la parte contro la quale l’atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la citazione all’udienza del 28 maggio 1998 deve essere dichiarata nulla, così come ogni atto successivo, in particolare la sentenza impugnata;

 

                                          che l’incarto deve quindi essere ritornato al giudice di pace affinché proceda ad un nuovo giudizio previa valida riconvocazione delle parti all’udienza di contraddittorio;

 

                                          che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente, peraltro non patrocinato, cui la procedura non ha comportato spese di rilievo;

 

                                          che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.).

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

pronuncia:           1.      La sentenza 3 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Taverne è nulla.

                                          Di conseguenza gli atti sono ritornati al giudice di pace perché proceda ai sensi dei considerandi.

 

                                2.      Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria