Incarto n.
16.98.00080

Lugano

6 ottobre 1998/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 giugno 1998 presentato da

 

 

 

__________

(patr. dall’avv. __________)

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 8 giugno 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 aprile 1998 nei confronti di

 

 

 

__________

(patr. dall’avv. __________)

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

considerato                     che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro la sentenza 8 giugno 1998 con la quale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto la sua domanda di rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 5’195.- oltre accessori a saldo delle proprie pretese salariali;

 

                                          che con osservazioni 26 giugno 1998 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso;

 

                                          che con scritto 29 settembre 1998 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso avendo raggiunto con la controparte un accordo extragiudiziale;

 

                                          che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per desistenza del ricorrente (art. 352 cpv. 1 CPC);

 

                                          che dovendo considerare il desistente alla stregua di un soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 10 ad art. 148 CPC), allo stesso devono essere caricate le spese del presente giudizio;

 

                                          che alla controparte non vengono riconosciute ripetibili di questa sede, avendovi la stessa rinunciato con scritto 5 ottobre 1998;

 

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 15 giugno 1998 di __________ è stralciato dai ruoli.

 

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria