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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
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segretaria: |
Petralli, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso 9 luglio 1998 presentato da
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_____________
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Contro |
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la sentenza 1° luglio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 14 maggio 1998 da
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______________ rappr. dall’_____________ |
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. _____________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 14 maggio 1998 la ______________, per il tramite dell’_____________, ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da _____________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 2’070.- corrispondenti alla multa e alle spese inflitte a quest’-ultima con decreto penale 25 settembre 1997 regolarmente passato in giudicato (doc. B);
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale l’escussa non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo partecipato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con scritto 9 luglio 1998 _____________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 9 luglio 1998 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente alla valutazione delle prove o all’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a esporre il proprio punto di vista in merito alla multa inflittale;
che comunque di fronte a un valido titolo esecutivo il giudice deve rigettare l’opposizione a meno che l’escusso provi mediante documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato oppure che il credito è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF), mentre non gli compete esperire ulteriori indagini volte a stabilire se l’importo rivendicato sia o meno dovuto;
che tutte le
considerazioni relative all’infrazione come tale, con particolare riferimento
alla contestata responsabilità della ricorrente nei confronti delle autorità
fiscali per la sua attività in seno alla _____________, avrebbero dovuto essere
proposte dall’escussa dinanzi all'autorità indicata nel decreto penale,
trattandosi di eccezioni di merito relative alle sanzioni previste dalla Legge
federale sull’imposta preventiva;
che quindi ci si trova nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per annullare il giudizio impugnato;
che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse nè spese di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 9 luglio 1998 di _____________ è nullo.
2. Non si prelevano tasse nè spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
__________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria