Incarto n.
16.98.00089

Lugano

30 luglio 1998/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 luglio 1998 presentato da

 

 

 

_____________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 24 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Giornico nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 28 maggio 1998 nei confronti di

 

 

 

__________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. _____________ dell’UE di _____________, domanda respinta dal primo giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                          che con istanza 28 maggio 1998 il _____________ di _____________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da _____________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 832.25 corrispondenti al conguaglio dei contributi RT dovuti dal proprietario;

 

                                          che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di dovere l’importo rivendicato da controparte siccome riguardante i precedenti proprietari del fondo;

 

                                          che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza

                                          non ritenendo l’escusso debitore dell’importo posto in esecuzione;

 

                                          che con atto ricorsuale 2 luglio 1998 il ___________ di _____________ è insorto contro il predetto giudizio ritenendolo “irricevibile” siccome carente dell’indicazione dei rimedi di diritto;

 

                                          che, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente e a quanto vale -in linea di principio- nell’ambito del diritto pubblico, l’indicazione dei rimedi di diritto non è necessaria non trattandosi di un presupposto formale della sentenza ai sensi dell’art. 285 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 285);

 

                                          che le norme del codice di procedura civile si applicano alla procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti in base al rinvio dell’art. 25 della Legge concernente l’adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione della LEF;

 

                                          che a titolo abbondanziale va rilevato che la sentenza dedotta in cassazione è corretta non solo dal punto di vista del diritto formale ma anche nel suo esito, ritenuto che dagli atti processuali non emerge la sussistenza di un valido titolo esecutivo a carico dell’escusso, a nome del quale non è stata emessa nessuna bolletta per l’incasso dei contributi RT, solo atto che la legge specifica considera valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizio-ne (art. 46 Legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni: RL 7.3.2.1), non potendo a tal proposito supplire il solo invio della richiesta di pagamento 10 febbraio 1998 (doc. A);

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

 

pronuncia:

 

                                1.      Il ricorso 2 luglio 1998 del _____________

                                          di _____________ è respinto.

 

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del ricorrente.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          ______________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giornico.

 

                                         

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La segretaria