Incarto n.
16.98.00094

Lugano

24 agosto 1998/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 21 luglio 1998 presentato da

 

 

 

_____________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 23 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 26 febbraio 1998 da

 

 

 

_____________

rappr. dal ____________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta

dal convenuto al PE no. _____________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo

giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                          che con istanza 26 febbraio 1998 _____________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da _____________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. di fr. 1’480.20 oltre accessori, importo ridotto pendente causa a fr. 980.20 e corrispondente al saldo di proprie spettanze salariali;

 

                                          che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria;

 

                                          che con il querelato giudizio il primo giudice ha condannato il convenuto al pagamento di fr. 980.20 oltre al rigetto definitivo dell’opposizione da questi interposta al PE sopra menzionato;

 

                                          che con scritto 21 luglio 1998 _____________ è insorto contro il predetto giudizio;

 

                                          che a prescindere dalla tempestività del ricorso -non essendo chiaro il tipo di procedura adottato dal primo giudice per istruire la causa (procedura ordinaria o speciale per le azioni derivanti da contratto di lavoro)- nonché dalla sua ricevibilità non avendo il ricorrente indicato i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda, lo stesso deve nondimeno essere accolto;

 

                                          che infatti il primo giudice anziché pronunciarsi sulla domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione formulata dall’istante, l’ha esaminata e decisa secondo le norme applicabili alle cause ordinarie pronunciandosi quindi su una domanda non formulata dall’istante, ossia la condanna del convenuto al pagamento dell’importo posto in esecuzione;

 

                                          che simile modo di procedere non solo è contrario all’art. 101 CPC che vieta alle parti e al giudice la facoltà di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge, ma anzitutto la decisione resa in tal modo, dev'essere annullata d'ufficio per manifesta violazione dell'art. 20 della legge concernente l'adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione della LEF (vecchio art. 387 CPC), con rinvio degli atti al primo giudice affinché si pronunci sull'istanza di rigetto secondo la procedura sommaria (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 387, n. 16);

 

                                          che siccome la nullità della sentenza è rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

 

                                          che al ricorrente non vengono assegnate ripetibili di questa sede ritenuto che la sentenza impugnata è dichiarata nulla per motivi diversi da quelli dallo stesso indicati.

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

pronuncia:           1.      La sentenza 23 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Carona è nulla.

                                          Gli atti sono rinviati al primo giudice per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

 

                                2.      Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

                                         

                                3.      Intimazione a:

                                          ____________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria