|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
|
In nome |
|
||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
|
segretario: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso 17 agosto 1998 di
|
|
___________ |
|
|
|
contro |
|
|
|
____________ |
considerato
in fatto e in diritto: che possono essere impugnate con ricorso per cassazione (civile) esclusivamente sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica (art. 327 CPC);
che decisioni di una sezione del Tribunale federale –che è la massima autorità giudiziaria svizzera– mai potrebbero rientrare nelle competenze di questa Camera;
che, a prescindere da ogni altra considerazione, il ricorso non è ricevibile;
che la particolarità della fattispecie giustifica di non prelevare spese né tassa di giustizia;
che pertanto diviene priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente;
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 17 agosto 1998 di ___________ è inammissibile.
2. Non si prelevano spese né tassa di giustizia.
3. Intimazione a:
___________
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria