Incarto n.
16.98.00099

Lugano

25 agosto 1998/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretario:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 17 agosto 1998 di

 

 

___________

 

 

contro

 

 

 

____________

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:       che possono essere impugnate con ricorso per cassazione (civile) esclusivamente sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica (art. 327 CPC);

 

                                          che decisioni di una sezione del Tribunale federale –che è la massima autorità giudiziaria svizzera– mai potrebbero rientrare nelle competenze di questa Camera;

 

                                          che, a prescindere da ogni altra considerazione, il ricorso non è ricevibile;

 

                                          che la particolarità della fattispecie giustifica di non prelevare spese né tassa di giustizia;

 

                                          che pertanto diviene priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente;

 

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 17 agosto 1998 di ___________ è inammissibile.

 

                                2.      Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          ___________

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria