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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 ottobre 1999 presentato da
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__________ (rappr. dal __________)
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contro |
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la sentenza 24 settembre 1999 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa a
procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 9 dicembre
1998 nei confronti di
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__________
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con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'031.38, in seguito ridotti a
fr. 3'863.44, a saldo delle proprie pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 750.50,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. __________ ha lavorato alle dipendenze della __________ in qualità di apprendista falegname dal 22 agosto 1994 al 21 agosto 1998. Con istanza 9 dicembre 1998 egli ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 4'031.38, ridotti in seguito a fr. 3'863.44 e meglio come al conteggio doc. Q. Trattasi del saldo delle sue spettanze salariali per le vacanze non godute e non pagate nel 1997 e 1998, per il minor salario percepito da febbraio ad agosto 1998, ritenuto che la datrice di lavoro ha continuato a versargli fr. 1'547.– mensili anziché i fr. 2'090.– di sua spettanza sulla base del CCL, il saldo della tredicesima per lo stesso periodo (febbraio/agosto 1998) e il saldo di quanto di sua spettanza per i mesi di luglio e agosto 1998 durante i quali ha svolto la scuola reclute e aveva diritto al 50% del salario (art. 21 CCL). La convenuta ha innanzi tutto eccepito l'applicabilità del CCL. Per quanto attiene alle singole poste fatte valere dal dipendente: ha contestato la richiesta di pagamento di un saldo sullo stipendio versato nel 1998 sostenendo di aver concluso con l'istante, al momento della ripresa degli attivi e passivi della __________ (avvenuta il 23 marzo 1998) un nuovo contratto a tenore del quale lo stipendio è rimasto quello del 1° semestre 1998 (fr. 1'574.– lordi); per gli stessi motivi ha contestato la differenza di salario pretesa dall’istante per il periodo durante il quale ha svolto la scuola reclute. La convenuta si è inoltre opposta alla richiesta di pagamento della tredicesima siccome pagata al dipendente sulla base dello stipendio versatogli. L’unica posta che essa ha riconosciuto è quella relativa al pagamento di 16,6 giorni di vacanze, da calcolare sulla base del salario effettivamente versato e non di quello richiesto.
2. Con il querelato giudizio il pretore, previo accertamento dell'applicabilità del CCL al rapporto che ha vincolato le parti, rispettivamente dei salari minimi previsti nel protocollo addizionale concernente gli apprendisti (doc. B, p. 12), ha riconosciuto all’istan-te: il diritto a un salario di fr. 1’574.– mensili per il primo semestre del quarto anno di tirocinio e di fr. 2’090.– a far tempo dal 21 febbraio 1998, il diritto al pagamento della tredicesima per il periodo 1° febbraio – 21 agosto 1998, la garanzia del 50% dello stipendio durante lo svolgimento della scuola reclute e il pagamento delle vacanze non godute nel 1997 e 1998. Il pretore, dedotto quanto già percepito dall'istante, ha concluso per un saldo a suo favore di fr. 750.50.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver utilizzato criteri di calcolo inadeguati e per aver erroneamente conteggiato le sue spettanze salariali sebbene correttamente riconosciute nel principio.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
5. Controverso nella fattispecie è il conteggio delle spettanze salariali del dipendente, mentre non è contestata l’applicabilità del CCL –nazionale o CCL–CH (doc. C) rispettivamente le integrazioni valide per il Canton Ticino o CCL–TI (doc. B)– e dei salari nello stesso indicati, nonché il diritto dell'istante al pagamento delle vacanze non godute, all'indennità del 50% del salario durante il periodo di assolvimento della scuola reclute e al pagamento della tredicesima.
Per quanto attiene ai conteggi effettuati dal pretore con riferimento alle singole pretese del lavoratore, due sono in particolare le censure del ricorrente che devono essere accolte: anzitutto, come verrà esposto nel seguito, che il calcolo dell'indennità per vacanze non godute deve essere effettuato sulla base dell'ultimo salario e non del salario corrispondente ai periodi in cui è maturato il diritto alle vacanze; inoltre che l'apprendista ha già percepito un'indennità relativa al periodo di servizio militare svolto, inferiore (con riferimento al conteggio doc. Q) a quanto il pretore ha indicato in sentenza. A questo proposito l'istante ha prodotto separatamente un conteggio in data 2 marzo 1999 che, intimato alla convenuta per eventuali osservazioni, è rimasto incontestato. Per queste poste si deve così concludere che il giudizio impugnato è contrario alle risultanze istruttorie, rispettivamente agli atti della causa (art. 327 lett. g CPC). In generale poi, il ricorrente sostiene che il primo giudice ha commesso diversi errori di calcolo, ciò che evidentemente impone una verifica dei conteggi, già al fine di decidere sul benfondato della censura. Apparentemente al dilà dei limiti imposti a questo giudice, ma tuttavia nel solco dell'art. 332 cpv. 2 CPC, il presente giudizio rappresenta una ridefinizione delle poste del credito in esame, non potendosi considerare conforme ai più elementari criteri di equità di correggere determinate poste in favore del ricorrente e contemporaneamente di non adottare criteri univoci di calcolo per tutte le poste del credito.
6. Per quanto attiene alle vacanze di spettanza del dipendente (in misura di 25 giorni per anno di tirocinio: art. 345a cpv. 3 CO),
non essendo controverso il residuo di 5 giorni per il 1997 e di 16 giorni per il 1998, come correttamente rilevato dal ricorrente, il calcolo del corrispettivo in denaro deve essere effettuato sulla base dell'ultimo stipendio percepito dal lavoratore (Rehbinder in Commentario bernese, n. 16 ad art. 329d CO) e non invece sulla base dei salari corrispondenti al periodo durante il quale è maturato il diritto alle vacanze: nel caso concreto esso corrisponde alla media degli stipendi diversi percepiti durante il 1998 (fr. 1'574.– nei primi sei mesi e fr. 2'090.–nei secondi), ovvero fr. 1'832.– mensili lordi. Diversamente da quanto ha fatto il primo giudice, il calcolo dev'essere effettuato nel modo indicato dall'Allegato II del CCL–CH cui rinvia il suo art. 30 (doc. C), in virtù del quale la prestazione in denaro per ogni giorno di vacanza corrisponde allo 0,415% del salario lordo annuale. Ne risulta che l'istante ha diritto al pagamento di fr. 2'075.56 lordi per le vacanze non godute nel 1997 e 1998 (fr. 1'832 x 13 mensilità x 0,415% x 21 giorni).
In merito alla richiesta di pagamento della differenza tra il salario percepito e quello di spettanza dell'istante per il 1998, il pretore ha fatto propria la tesi di quest'ultimo secondo la quale egli ha diritto al salario previsto nel CCL (fr. 2'090.– lordi) e non a quello indicato nel contratto di tirocinio. Il ricorrente non contesta le basi di calcolo e gli importi utilizzati dal pretore, bensì il risultato finale cui egli è giunto, rimproverandogli errori di calcolo. Sennonché, diversamente da quanto preteso dal ricorrente, il pretore non ha commesso un semplice errore di calcolo ma, pur riconoscendo correttamente il diritto all'aumento salariale, ha tenuto conto di un'unità di calcolo (corrispondente al salario giornaliero) maggiore del dovuto. Infatti, se il salario è retribuito relativamente a determinati periodi di tempo (settimane, mesi o anni), l'importo dovuto non è computato in base al tempo di lavoro effettivo, ma al calendario (Rehbinder, op. cit., art. 322 CO, N. 30): i giorni retribuiti mensilmente sono pertanto i 30 giorni del calendario e non 20, come ha ritenuto il primo giudice, essendo indifferente l'obbligo del datore di lavoro di concedere al lavoratore determinati giorni liberi alla settimana o al mese. Ne discende che per il periodo 1. febbraio – 13 luglio 1998 (data di inizio della scuola reclute), l'istante ha diritto a uno stipendio di fr. 10’855.13 lordi, e meglio fr. 1'101.79 dal 1° al 21 febbraio 1998 (fr. 1'574.– : 30 x 21 giorni), e fr. 9'753.33 dal 22 febbraio (inizio del secondo semestre dell'ultimo anno) al 13 luglio 1998 (fr. 2'090.– x 4 mesi interi, nonché fr. 2'090.– : 30 x 20 giorni del mese di febbraio, rispettivamente di luglio).
Durante quella parte della scuola reclute che ricade nella durata del contratto di tirocinio, il lavoratore ha diritto a un'indennità per perdita di guadagno pari al 50% del salario (art. 21 CCL). Il pretore, riconoscendo correttamente questo diritto del lavoratore per il periodo dal 13 luglio al 21 agosto 1998, ha però erroneamente dedotto da questa sua pretesa salariale l'importo di fr. 1'448.50 a titolo di indennità perdita di guadagno percepita direttamente dalla cassa di compensazione, anziché quello di fr. 1’240.– effettivamente ricevuto per il periodo che ci interessa (cfr. doc. Q non contestato dalla convenuta). In ogni caso, il salario di spettanza dell'istante per questo periodo ammonta a fr.1’358.49 lordi (fr. 2’090.– : 30 x 39 giorni : 2) dai quali dovrà essere dedotto, oltre ai contributi sociali, l'importo già percepito.
Da ultimo, per quanto concerne la richiesta di pagamento della tredicesima per il periodo dal 1° febbraio al 21 agosto 1998 (in base all'art. 3 / 3.2. del protocollo addizionale al CCL–TI: doc. B), l’art. 13 cpv. 1 CCL–CH prevede il pagamento di un intero salario mensile. In concreto, poiché il rapporto di lavoro si è concluso durante l’anno, l’istante ha diritto alla tredicesima pro rata temporis (art. 13 cpv. 3 CCL), ovvero, sulla base del salario medio mensile dell'ultimo anno di contratto di fr. 1'832.–, fr. 1'227.30 lordi (fr. 1'832.–: 30 x 201 giorni).
Al lordo le spettanze del dipendente per il 1998 ammontano quindi a:
fr. 2’075.56 per vacanze non godute nel 1997 e 1998,
fr. 10’855.13 (salario 1° febbraio – 13 luglio 1998),
fr. 1’358.49 (salario durante 39 giorni di scuola reclute),
fr. 1'227.30 (tredicesima pro rata temporis 1998). In totale:
fr. 15'516.48
Tenuto conto degli oneri sociali, pari complessivamente al 13.33% (di cui al doc. F non contestato dalle parti), il credito salariale netto ammonta a fr. 13'448.14. Da quest'importo devono essere dedotti gli importi percepiti dall'apprendista nello stesso periodo, ossia, ritenendo pacifico che l'estratto del suo conto corrente postale riporti salari netti:
fr. 6'821.– (salario da febbraio a giugno: doc. D),
fr. 1'240.– quale indennità per perdita di guadagno (doc. Q),
fr. 1'243.12 e
fr. 1’759.58 che il lavoratore sostiene di aver ricevuto in data
23 novembre 1998. In totale:
fr. 11'063.70.
Per il che, il residuo di spettanza dell'istante a titolo di pretese salariali dall'1. febbraio 1998 ammonta a fr. 2’384.45 netti.
7. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato la correttezza di talune censure relative alla valutazione delle risultanze istruttorie e la conseguente necessità di rettificare il computo delle spettanze salariali del dipendente, deve essere parzialmente accolto. In applicazione dell'art. 332 cpv. 2 CPC, l'istanza viene così accolta per l'importo menzionato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 4 ottobre 1999 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 24 settembre 1999 del Pretore del distretto di Riviera è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza __________ è tenuta a versare a __________ l'importo di fr. 2'384.45.
2. Non si prelevano tasse e spese, mentre la convenuta verserà all'istante un'indennità parziale di fr 250.–.
II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
__________ verserà al ricorrente un'indennità parziale di fr. 150.– per questa sede.
III. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria