Incarto n.
16.1999.00112

Lugano

26 gennaio 2000/rf

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 novembre 1999 presentato da

 

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 25 ottobre 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 1° marzo 1996 nei confronti di

 

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

__________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’520.- oltre interessi a titolo di

risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

 

                                   1.   La presente vertenza trae origine da un incidente della circolazione avvenuto il 6 maggio 1995 in territorio di __________, e più precisamente all'altezza dell'intersezione tra Via __________ e Via __________. La dinamica dell’incidente può così essere riassunta: __________, alla guida del suo veicolo Lancia Y 10 assicurato per la RC presso la __________, stava circolando su via __________ in direzione di __________. Giunta all'intersezione con Via __________, strada alla sua sinistra alla quale intendeva accedere, è stata urtata da tergo dal veicolo guidato da __________, assicurato per la RC presso la __________. A seguito dell'urto il veicolo __________ è stato spinto oltre la mezzeria sulla corsia percorsa in senso opposto dal veicolo guidato da __________ i e con il quale è entrato in collisione.

 

                                   2.   Con istanza 1° marzo 1996 __________ i ha convenuto in giudizio le compagnie assicuratrici dei conducenti __________ e __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'520.- oltre accessori, pari al danno complessivo subito a seguito della collisione. L'istante, pur avendo convenuto in giudizio anche la compagnia che assicura il veicolo __________, non ha formulato nessun'esplicita censura nei confronti di quest'ultima. Essa ha infatti addebitato la causa dell’accaduto al modo di guida del conducente __________, in particolare per non avere prestato attenzione e non aver tenuto la necessaria distanza dal veicolo __________ che lo precedeva, urtandolo e spingendolo sulla sua corsia di marcia rendendo così inevitabile la collisione.

                                         Dal canto suo la convenuta __________ si è opposta alla pretesa avversaria, contestando che sia stato il leggero tamponamento del veicolo __________ da parte del suo assicurato a cagionare la collisione con il veicolo dell’istante, la causa del medesimo dovendo invece essere ricercata nell’eccessiva velocità tenuta dall’istante che non le ha permesso di fermarsi in tempo e spazio utili così da evitare l’impatto con il veicolo __________ già in fase di svolta. La convenuta ha inoltre contestato il danno e il suo ammontare.

 

 

                                   3.   Con il querelato giudizio il pretore, preso atto che nella sostanza l'istante non ha mosso nessun addebito alla protagonista __________ e non ha quindi sostenuto se non formalmente la responsabilità della convenuta __________, non ha poi ritenuto provata nessuna colpa neppure a carico del conducente __________, in particolare non ha ritenuto provato il nesso causale tra il tamponamento del veicolo __________ e la successiva collisione con il veicolo dell'istante, ragione per la quale ha respinto l’istanza. Valutando le prove, il primo giudice ha considerato che la deposizione della teste __________ -che ha in sostanza confermato la tesi secondo la quale sarebbe stato il veicolo __________ a spingere il suo veicolo verso la carreggiata percorsa dall'istante e a rendere così inevitabile la collisione tra le due vetture - é annullata dalla contraria testimonianza __________ secondo il quale a determinare la collisione è stata la manovra di svolta intrapresa dalla conducente __________ e l'eccessiva velocità dell'istante. Stante tale discordanza nelle prove, il pretore ha concluso che le stesse si elidono e che pertanto l'istante non ha provato la colpa delle controparti, come impone l'art. 61 cpv. 2 LCS.

 

                                   4.   Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.

                                         La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie e di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per essersi basato solo su alcune risultanze istruttorie -ritenendo a torto che le stesse si escludessero- omettendone altre, dalle quali emerge la prova del nesso causale tra il tamponamento del veicolo __________ ad opera del conducente __________ e la successiva collisione che ha coinvolto il suo veicolo, collisione che a mente della ricorrente non è in nessun caso da addebitare alla sua velocità come preteso da controparte.

                                     

                                         Con osservazioni 6 dicembre 1999 la controparte __________ postula la reiezione del ricorso.

 

                                   5.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).

                                        

                                   6.   Secondo l’art. 61 cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli danni materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto (e con esso l’assicuratrice RC: art. 65 cpv. 1 LCS) ha l’onere processuale di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un difetto del veicolo della controparte. Sulla base di questa regola fondamentale, spettava quindi all’istante provare che la causa della collisione era da ricercare nel modo di guida del protagonista __________, ovvero nel fatto per quest’ultimo di aver tamponato e spinto la vettura __________ sulla sua carreggiata, creandole un ostacolo improvviso e imprevedibile.

 

                                         L’attribuzione della colpa all’uno o all’altro dei conducenti è una questione di valutazione delle prove nell’ambito della quale il giudice gode di ampio potere di apprezzamento (art. 86 LCS), ritenuto in ogni caso che egli deve procedere a un esame accurato e oggettivo di tutti gli elementi pertinenti, delle prove e degli indizi di cui dispone, al fine di giungere a una soluzione adeguata alle circostanze e giustificata dalle risultanze istruttorie. Confrontato a versioni tra loro discordanti, il giudice è tenuto a operare una scelta intesa a stabilire a quale di queste debba essere riconosciuta maggiore credibilità, ciò che non gli impedisce evidentemente di distanziarsi da entrambe qualora nessuna di queste versioni sia suffragata da ulteriori riscontri probatori. In concreto, la conclusione del pretore che ha respinto l’istanza per il fatto che i testi __________ e __________, entrambi protagonisti del primo incidente, avrebbero fornito versioni contrastanti che quindi si escludevano, è arbitraria poiché le risultanze istruttorie, valutate nel loro insieme, conducono a un diverso risultato.

 

                                   7.   Trattandosi della responsabilità civile del detentore di un veicolo a motore, colui che pretende il risarcimento del danno deve provare, oltre il danno, il nesso di causalità adeguato tra lo stesso e l'impiego del veicolo (Bussy / Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1996, n 7.1 ad art. 58 LCS). Questo è dato quando il comportamento del presunto danneggiante, esaminato secondo l’ordinario andamento delle cose e la comune esperienza, è di per sé atto a dar luogo o a favorire l’evento dannoso (DTF 119 Ib 345, 116 II 524, 112 II 442;  Bussy / Rusconi, op.cit., n. 7.2 ad art. 58 LCS). La causalità può essere, come in concreto, indiretta nel senso che il danno è causato senza che vi sia un contatto diretto con il veicolo responsabile (Bussy & Rusconi, op.cit., n. 7.4 ad art. 58 LCS).

 

                                         Esaminata la fattispecie alla luce di questi principi, è indubitabile che il fatto di tamponare un veicolo fermo sulla carreggiata in quanto intenzionato a svoltare a sinistra, è atto a creare una situazione di pericolo per i veicoli che provengono sulla corsia opposta e che si vedono improvvisamente ostruita la via. In merito alla dinamica del tamponamento, che il conducente __________ contesta essere stato causale negando di aver spinto sulla corsia opposta il veicolo __________, questa sua versione dell'accaduto è sconfessata dalle risultanze istruttorie. Infatti, dalle stesse è emerso che prima di essere tamponata dal veicolo __________ la conducente __________, che aveva notato il veicolo dell’istante proveniente in senso inverso, era ferma e occupava leggermente la corsia di marcia di quest’ultima. Che la protagonista __________ fosse ferma è confermato, oltre che dall’interessata (cfr. verbale di polizia e testimonianza), anche dall’istante (cfr. verbale di polizia) che nemmeno aveva avvertito il tamponamento tra i veicoli __________ e __________. A sostegno poi dell'esistenza del contestato nesso di causalità fra la collisione in cui è stata coinvolta l'istante e il tamponamento citato, esistono -come rettamente sostiene la ricorrente- diversi elementi dell'istruttoria di cui il primo giudice non ha tenuto conto. Anzitutto, vi è l'interrogatorio di Polizia a __________, reso subito dopo l'incidente, in cui egli ammette il tamponamento (ancorché leggero) e l'interrogatorio del teste __________ che conclude in senso identico; ma soprattutto v'è lo scritto della __________ (doc. C) che testualmente ammette: "Quando la __________, a seguito del tamponamento subito dal __________ ha invaso parzialmente la corsia della __________, ecc.".

                                     

                                         Per questi motivi, ovvero a dipendenza della valutazione arbitraria delle prove, il ricorso dev'essere accolto, la sentenza cassata e la vertenza altrimenti decisa in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC.

 

                                   8.   Accertata la responsabilità del conducente __________, questi poteva liberarsi provando che l’infortunio è stato cagionato da forza maggiore oppure da colpa grave della parte lesa o di un terzo, senza che vi sia stata colpa da parte sua o delle persone per le quali è responsabile e senza che un difetto del veicolo a motore abbia contribuito a cagionare l’infortunio (art. 59 cpv. 1 LCA). Nel caso di specie la convenuta non ha provato una colpa grave a carico dell'istante, ovvero l'omissione da parte di quest'ultima di regole elementari di prudenza che una persona normalmente attenta avrebbe rispettato nelle stesse condizioni (Bussy & Rusconi, op.cit., n. 1.7 ad art. 59 LCS), non essendo tale la velocità alla quale questa circolava. Non va infatti dimenticato che l'istante procedeva sulla strada principale, con buona visuale (tant'è che la conducente __________ a si era accorta della sua presenza e si era arrestata per permetterle il passaggio prima di iniziare la sua manovra di svolta a sinistra), e che non aveva motivo di attendersi la presenza improvvisa di un ostacolo sulla sua corsia. A tal fine nulla giova il richiamo alla giurisprudenza in materia di diritti e doveri del veicolo prioritario rispettivamente di quello debitore della precedenza, non essendo in discussione la collisione tra il veicolo dell'istante e quello della conducente __________, alla quale l'istante non ha mosso alcun addebito.

 

                                         Esclusa l'interruzione del nesso causale tra il tamponamento __________ e la collisione che ha interessato l'istante, occorre esaminare un'eventuale concolpa a carico di quest'ultima, concolpa sicuramente data a causa della velocità superiore al limite massimo consentito alla quale questa circolava: 76 km/h invece degli indicati 60 km/h. Giusta l'art. 59 cpv. 2 LCS se una colpa della parte lesa ha contribuito a causare l’infortunio, il giudice determina il risarcimento considerando tutte le circostanze, ovvero di regola assegnando un indennizzo parziale dopo valutazione delle colpe concomitanti (II CCA 3 febbraio 1994 in re M. e R. SA/M. e Z.; Bussy & Rusconi, op.cit, n. 2.1 ad art. 59 LCS), colpe che questa Camera ritiene di poter suddividere in ragione di un terzo a carico dell'istante poiché la velocità ha almeno contribuito a causare il danno e di due terzi a carico della convenuta, il cui assicurato ha determinato l'incidente.

 

                                    9.   In sede di conclusioni la convenuta __________ ha affermato che l'istante non ha provato né l'esistenza né l'ammontare del danno. L'osservazione non è di nessun rilievo già perché la stessa convenuta, in chiusura delle proprie allegazioni di risposta si era limitata ad "contestare i danni e il loro ammontare"; ciò che non rappresenta una sufficiente contestazione del credito (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 170, n. 3), per cui se ne deve concludere all'ammissione dei fatti poiché non chiaramente contestati. Comunque, a sostengo della posta principale del credito l'istante ha prodotto la fattura 17 maggio 1995 (doc. I) onorata in ragione di fr. 5'200.-, e riferita a lavori di carrozzeria. I rimanenti fr. 320.- corrispondono al fermo tecnico relativo a 8 giorni lavorativi (doc. L). A proposito di quest'indennità, va rilevato che la stessa è dovuta indipendentemente dal fatto che il danneggiato utilizzi o meno il veicolo a scopo professionale e addirittura indipendentemente dal fatto che egli noleggi o meno un veicolo sostitutivo. In questa nozione rientrano infatti non solo i costi effettivi sopportati dal danneggiato, quali spese di noleggio, oneri assicurativi, tasse di circolazione, locazione garage, ecc, ma anche i disagi che gli derivano dal fatto di non poter disporre del veicolo (Rep 1976 43; JdT 1976 43, 1969 I 478; II CCA 7 aprile 1993 in re V./R. e Z.A.).

                                      

                                          In merito alla richiesta di parte convenuta di attribuire parte della responsabilità dell'accaduto alla conducente __________, questa Camera non può pronunciarsi sulla medesima avendo l'istante rinunciato a formulare pretese risarcitorie nei confronti di quest'ultima.

 

                                10.   Con l'accoglimento del ricorso e la successiva possibilità di giudicare il merito della controversia, la Camera ammette parzialmente l'istanza nei confronti della __________, mentre deve respingerla nei confronti di __________, chiamata formalmente in causa e parte del processo senza tuttavia la necessità di difendersi dal momento che, nella sostanza, la sua responsabilità non è stata nemmeno sostenuta.

 

                                         Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC) che per entrambe le sedi giudiziarie è suddivisa in ragione di un terzo a carico dell'istante e due terzi a carico della convenuta __________. Per quanto invece riguarda la convenuta, __________, è l'istante che dovrà rifonderle ripetibili, almeno per il dispendio di tempo: un risarcimento pieno secondo tariffa non si giustifica non solo perché la parte non è stata patrocinata, ma perché si è limitata a partecipare alle udienze, senza necessità di redigere nessun allegato di causa. Nella fase ricorsuale essa neppure si è espressa.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia:

 

                                    I.   Il ricorso per cassazione 5 novembre 1998 di __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 25 ottobre 1999 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 2, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

 

                                         1.   L’istanza è parzialmente accolta nei confronti __________, mentre è respinta nei confronti di __________.

                                         Di conseguenza __________ è condannata a pagare a __________ l'importo di fr. 3'680.- oltre interessi del

                                              5% dal 6 maggio 1995.

                                         2.   La tassa di giustizia di complessivi fr. 450.- e le spese, da

                                              anticipare dall’istante, rimangono a suo carico per un terzo

                                         mentre la rimanenza è posta a carico della convenuta __________

                                         la quale rifonderà all'istante fr. 460.- a titolo di ripetibili parziali. L'istante verserà alla convenuta __________ fr. 150.- a titolo di ripetibili.

 

                                   II.   Le spese del presente giudizio, consistenti in:

                                         a)     tassa di giustizia                          fr.      300.-

                                         b)     spese                                            fr.         50.-

                                                                                                       fr.      350.-

 

                                         già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico per un terzo mentre la differenza deve essere posta a carico di __________ la quale verserà alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili ridotte.

 

                                  III.   Intimazione a:      -   __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2

 

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria