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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 novembre 1999 presentato da
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__________ patr. dall'avv. __________
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Contro |
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la sentenza 20 ottobre 1999 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 10 aprile 1998 da
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__________ patr. dall'avv. __________
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con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'313.90 a saldo delle proprie pretese
derivanti dal rapporto di locazione, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr.
3'636.10 oltre interessi,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 20 ottobre 1999 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna, in parziale accoglimento dell’istanza inoltrata il 10 aprile 1998 da __________ nei confronti di __________ con la quale aveva concluso il 15 novembre 1995 un contratto di locazione avente per oggetto una casa monofamigliare di sua proprietà a __________ (doc. A), ha riconosciuto fondate le pretese dell’istante per danni cagionati all'ente locato e pigioni scoperte, per fr. 3'636.10;
che con ricorso 11 novembre 1999, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 16 novembre 1999, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere f) e g) dell'art. 327 CPC;
che con osservazioni 27 gennaio 1998 la controparte postula la reiezione del gravame;
che alla vertenza che oppone le parti, in quanto basata su pretese risarcitorie derivanti da un rapporto di locazione, sono applicabili le norme di procedura di cui agli art. 404 segg. CPC;
che giusta l’art. 411 cpv. 2 CPC il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per le controversie in materia di locazione, è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza;
che poiché, per stessa ammissione della ricorrente, la sentenza dedotta in cassazione le è stata notificata il 21 ottobre 1999, il ricorso spedito l'11 novembre 1999 (cfr. timbro postale) è tardivo;
che alla controparte non vengono assegnate ripetibili di questa sede in considerazione della non pertinenza delle osservazioni dalla stessa proposte.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, in particolare gli art. 404 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 11 novembre 1999 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria