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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 novembre 1999 presentato da
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__________ patr. dall'avv__________
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contro |
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la sentenza 28 ottobre 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 11 gennaio 1994 da
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__________ patr. dall'avv. __________
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con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'500.- oltre interessi, domanda
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. L'avv. __________ è stato designato dal defunto __________ suo esecutore testamentario (doc. A). Dovendo procedere alla liquidazione della sostanza relitta di quest'ultimo, l'avv. __________ ha inventariato tutti gli attivi e i passivi della successione, tra questi un importo di fr. 6'500.- dovuto dal coerede __________ per interessi arretrati. I rapporti di dare e avere tra gli eredi sono quindi stati regolati e risolti nell'ambito del contratto di divisione dagli stessi sottoscritto il 5 luglio 1991 (doc. B).
Con istanza 11 gennaio 1994 l'avv. __________, agendo nella sua qualità di esecutore testamentario, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto alla comunione ereditaria. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria eccependo innanzi tutto la carenza di legittimazione attiva dell'istante a procedere nei suoi confronti. Trattandosi se del caso di un credito derivante dal contratto di divisione, il recupero del medesimo spetterebbe unicamente agli eredi e non dell'esecutore testamentario, le cui funzioni sono cessate al momento della sottoscrizione del contratto di divisione doc. B. Nel merito ha contestato di dovere l'importo fatto valere in giudizio, siccome già contemplato nell'ambito della liquidazione dei rapporti di dare e avere tra i coeredi, che prevedevano a suo carico unicamente il versamento di due distinte somme (fr. 150'000.- e fr. 10'000.-) dallo stesso debitamente onorate.
2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la legittimazione attiva dell'istante a procedere all'incasso di un credito di spettanza della comunione ereditaria, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali è emerso che l'importo rivendicato dall'istante a nome della comunione ereditaria non era compreso in quello complessivo di fr. 160'000.- versato dal convenuto, ha accolto l'istanza.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver concluso alla legittimazione attiva dell'istante nonostante le sue mansioni, rispettivamente la sua facoltà di rappresentanza degli eredi, siano cessate con la sottoscrizione del contratto di divisione da parte loro.
Con osservazioni 3 gennaio 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 124 I 247 consid. 5).
5. Controversa nel caso di specie è la legittimazione attiva dell'istante, ovvero se dopo la sottoscrizione del contratto di divisione da parte degli eredi, egli era ancora legittimato a proporre, a loro nome e per loro conto, un'azione giudiziaria tendente al recupero di un credito di spettanza della massa successorale nei confronti di un coerede. A proposito della natura di questo credito, non può infatti essere considerata errata la conclusione del primo giudice secondo il quale si tratterebbe di un credito di spettanza della comunione ereditaria, ritenuto che gli eredi medesimi vi hanno fatto esplicito riferimento nel contratto di divisione là dove di trattava di stabilire e quantificare l'attivo della successione.
Secondo l'art. 518 cpv. 2 CC gli esecutori testamentari devono far rispettare la volontà del defunto e sono particolarmente incaricati di amministrare la successione, di pagarne i debiti, di soddisfare i legati e di procedere alla divisione conformemente alla disposizioni del testatore o a tenore di legge. Dottrina e giurisprudenza riconoscono all’esecutore testamentario la legittimazione a condurre processi concernenti l’attivo e il passivo della successione, a suo proprio nome e quale parte, in luogo e vece di chi è, nel merito, soggetto attivo o passivo del diritto contestato. In virtù del diritto federale l’esecutore testamentario ha quindi il diritto esclusivo di essere attore, rispettivamente convenuto, nelle vertenze giudiziarie relative ai beni, crediti e debiti della successione di cui gli incombe l’amministrazione giusta l’art. 518 CC (DTF 116 II 133; Bracher, Der Willensvollstrecker, pag. 91-92; Piotet in Traité de droit privé suisse, vol. IV/1, pag. 164 seg; Torricelli, L'esecutore testamentario in diritto svizzero, 1953, pag. 196 seg.; Schreiber, L'exécution testamentaire en droit suisse, 1940, pag. 89; Tuor in Commentario bernese, n. 31 e seg. ad art. 518 CC; Karrer in Commentario basilese, n. 70 ad art. 518 CC). Con riferimento alla natura del credito litigioso, trattandosi in concreto di un credito di spettanza della successione, è di per sé pacifica la legittimazione dell'esecutore testamentario a intraprendere quanto necessario per la sua riscossione a nome e per conto degli eredi nei confronti del debitore, qui convenuto.
Determinante è ora il fatto di sapere se l'istante disponesse di questa facoltà di rappresentanza degli eredi anche dopo la sottoscrizione del contratto di divisione da parte loro.
In assenza di particolari disposizioni del de cujus, l'attività dell'esecutore testamentario cessa con l'espletamento di tutti i compiti che la legge gli impone, da ultimo con la fine delle operazioni di divisione (art. 518 cpv. 2 CC). Qualora gli eredi abbiano concluso come in concreto un contratto di divisione, il compito dell'esecutore testamentario cesserà unicamente quando tutti gli atti di disposizione richiesti per la sua esecuzione saranno stati adempiuti (I CCA 7 novembre 1989 in re M.e F. c. S.; Schreiber, op.cit., pag. 27 e 113; Tuor, op.cit., n. 14 ad art. 517 CC; Escher, op.cit., n. 22 ad art. 518 CC; Karrer, op.cit., n. 24 ad art. 517 CC, n. 52 e 67 ad art. 518 CC; Bracher, op.cit., pag. 83-84), ovvero quando tutte le prestazioni nello stesso pattuite saranno state eseguite.
Nel caso di specie, poiché l'azione controversa è stata introdotta per recuperare un credito di spettanza della successione e del quale gli eredi avevano tenuto debito conto nell'ambito della quantificazione degli attivi della successione relitta del defunto __________ (pag. 3 contratto di divisione), rispettivamente per calcolare le loro quote, non è certo errata la conclusione del pretore di considerare quest'azione come corollario per un - corretto adempimento del contratto di divisione. Gli accordi di liquidazione di cui alle pagine 5 e seguenti dell'atto di divisione (doc. B), fanno infatti esplicito riferimento ai crediti e debiti esposti alle pagine 2 e seguenti, tra questi il pagamento da parte del convenuto dell'importo di fr. 6'500.-. L'adempimento di questa prestazione da parte di __________, può quindi essere preteso da parte dell'esecutore testamentario anche dopo la sottoscrizione dell'atto di divisione, in quanto necessario al suo perfezionamento. Ne discende la legittimazione attiva dell'istante come correttamente concluso dal pretore.
6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 19 novembre 1999 di __________ è respinto.
2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.-
b) spese fr. 50.-
fr. 350.-
già anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 350.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria