|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
|
In nome |
|
||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
|
segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 novembre 1999 presentato da
|
|
__________
|
|
|
|
contro |
|
la sentenza 5 novembre 1999 del Giudice di pace del circolo del Ceresio nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 29 aprile 1994 da
|
|
__________ rappr. dalla __________
|
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 500.- oltre interessi del 5% dal 16
gennaio 1994 a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. Con istanza 29 aprile 1994 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 500.-, corrispondenti al danno da questi cagionato al suo veicolo in data 16 gennaio 1994. In quel frangente il veicolo dell'istante si trovava posteggiato su un’area di posteggio riservata ai clienti del __________ di proprietà di __________. Quest'ultimo, ritenendo il posteggio abusivo trattandosi di un'area riservata agli aventi diritto, ha collocato della catene metalliche attorno al veicolo dell'istante, catene che a dire di quest’ultima hanno cagionato graffi alla parte anteriore del medesimo (cofano), e meglio come al preventivo 28 febbraio 1994 della __________ (doc. A).
Dal canto suo il convenuto, che non ha contestato l’utilizzo di catene sul veicolo dell’istante, si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver cagionato un qualsiasi danno alla carrozzeria, avendo avuto riguardo di appoggiare le stesse su dei giornali e non direttamente sul veicolo.
2. Con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie, ha ritenuto provato il danno fatto valere dall'istante e il nesso causale tra il medesimo e l'utilizzo delle catene da parte del convenuto, ragione per la quale ha accolto l’istanza.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e), f) e g) dell'art. 327 CPC. Il ricorrente rimprovera in particolare al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, per aver ritenuto provata la sua responsabilità con riferimento al danno al cofano lamentato dall'istante.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte tutte le censure ricorsuali in quanto riferite a violazioni di norme di diritto procedurale e materiale, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 124 I 247 consid. 5).
5. Preliminarmente, per quanto attiene al cambiamento di giudice intervenuto pendente causa, va rilevato che il ricorrente non può dedurre nessun tipo di pregiudizio o contestazione dal fatto che l'istruttoria sia stata condotta da un giudice diverso da quello che ha redatto la sentenza. Infatti, il nuovo giudice, conformandosi a quanto previsto dall'art. 74 LOG, prima di emanare la sentenza ha correttamente convocato le parti per un nuovo dibattimento avvenuto il 14 maggio 1999 alla sola presenza della parte istante. A questo proposito è utile rilevare che la citazione all’udienza è stata regolarmente spedita al domicilio del ricorrente mediante invio raccomandato 30 aprile 1999, di modo che la stessa deve ritenersi siccome correttamente avvenuta avendo il primo giudice agito in ossequio alle esigenze di forma imposte dall’art. 124 cpv. 1 CPC. Il mancato ritiro della citazione, con conseguente assenza del ricorrente all'udienza, deve pertanto essere addebitato a quest'ultimo senza che egli possa dolersi della violazione del suo diritto di essere sentito (art. 327 lett. e CPC). In merito alla notifica degli atti giudiziari -quale è indubbiamente la citazione all'udienza- vige infatti il principio secondo il quale l'atto spedito per lettera raccomandata si ritiene notificato al destinatario al momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (DTF 123 III 492, 113 Ib 89 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4, 9 e 11).
6. L’art. 41 CO, disposto sulla base del quale l'istante ha fondato la propria azione, concede alla parte lesa il diritto di ottenere il risarcimento del danno patito a seguito di un agire illecito di un terzo. L’onere della prova dei presupposti di quest’azione risarcitoria, ovvero la prova di un illecito, della colpa del responsabile, di un danno e di un nesso causale adeguato tra l’illecito ed il danno, spetta alla parte danneggiata (Schnyder, in Comm. di Basilea, 1996, n. 3 e 15 ad art. 41 CO).
Nella fattispecie, mentre è pacifica la realizzazione dei presupposti dell’atto illecito e della colpa, non giustificando il posteggio ancorché illecito dell'istante l'utilizzo di catene da parte del convenuto, controversa è l'esistenza di un nesso causale tra l'intervento di quest'ultimo e il danno fatto valere dall'istante.
A questo proposito la conclusione del primo giudice che ha ritenuto provato questo nesso causale, non è arbitraria poiché è frutto di una sostenibile valutazione delle prove e comunque non è contraria alle stesse risultanze istruttorie (Cocchi/ Trezzini, CPC, art. 327, no. 5).
Il nesso di causalità adeguata è dato quando il comportamento del danneggiante, esaminato secondo l’ordinario andamento delle cose e la comune esperienza, è di per sé atto a dar luogo o a favorire l’evento dannoso (DTF 119 Ib 345, 116 II 524, 112 II 442; II CCA 4 febbraio 1994 in re P. e llcc./P. e llcc., 21 maggio 1993 in re M./C. e llcc.; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht Allgemeiner Teil, 5. edizione, vol. 1, pag. 110 e 111; Brehm, Commentario bernese, n. 122 e segg. ad art. 41 CO; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, pag. 55 e segg.). Nella fattispecie, come correttamente concluso dal primo giudice, il fatto di aver posato delle catene metalliche attorno al veicolo dell'istante, è sicuramente atto a danneggiarne la carrozzeria, mentre l'utilizzo in alcuni punti di giornali ha semplicemente limitato i danni ma non li ha certo evitati come preteso dal ricorrente. Per quanto attiene alla collocazione del danno, la contestazione del convenuto secondo la quale la catena sarebbe stata posata unicamente sulla parte posteriore del veicolo e non anche su quella anteriore, non può essere considerata in quanto sollevata per la prima volta in questa sede ricorsuale, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Dinanzi al primo giudice il ricorrente non ha infatti mai sostenuto, comunque non in modo esplicito e circostanziato (art. 170 cpv. 2 CPC), questa tesi, che l'istante ha peraltro smentito avendo sempre sostenuto di aver trovato il proprio veicolo interamente circondato dalle catene. Di nessun sostegno a questa tesi difensiva del ricorrente è il richiamo alla documentazione fotografica prodotta alla Sezione della circolazione, ritenuto che la stessa evidenzia unicamente la posa delle catene sulla parte posteriore del veicolo ma non esclude la loro presenza anche sulla parte anteriore; comunque le fotografie erano state prodotte dal ricorrente nella sua veste di denunciante nei confronti della qui istante per l'uso illecito a scopo di posteggio di un'area privata. Pure tardiva, e quindi improponibile in questa sede, è la contestazione circa l'estensione, rispettivamente l'ammontare, del danno, mai finora espresse.
7. Alla luce di quanto sopra esposto il gravame, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione in particolare non quello dell'arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice, deve essere respinto.
Tasse e spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
All’istante, che non ha formulato osservazioni al ricorso, non vengono riconosciute ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 19 novembre 1999 di __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-,
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria