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Incarto n. |
1 marzo 2000/rf
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In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 novembre 1999 presentato da
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__________ rappr. dal __________
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contro |
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la sentenza 15 novembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella
causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 2
novembre 1998 nei confronti di
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__________
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con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’328.20 oltre interessi a saldo delle proprie pretese salariali, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. __________ è stata assunta alle dipendenze di __________ in qualità di fiorista dal 2 febbraio 1998. Il 30 maggio 1998 la lavoratrice ha notificato il proprio licenziamento con effetto immediato per ragioni di salute (doc. F). Con istanza 2 novembre 1998 __________ é ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’328.20 a saldo delle proprie pretese salariali, ossia della tredicesima pro rata e delle vacanze non godute. Ricitate le parti in seguito all'annullamento della sentenza 1° febbraio 1999 da parte di questa Camera (sentenza CCC 19 maggio 1999), il convenuto -sola parte presente all'udienza- ha contestato la sussistenza di un valido motivo atto a giustificare il licenziamento in tronco da parte della dipendente mettendo in dubbio la veridicità del certificato medico 29 maggio 1998 (doc. G). Alle pretese salariali di quest'ultima egli si è opposto proponendo di ritenere liquidati i reciproci rapporti di dare e avere tra le parti.
2. Con il querelato giudizio il primo giudice, condividendo i dubbi espressi dal convenuto in merito alla veridicità del certificato medico 29 maggio 1998, non ha ritenuto provato un grave motivo atto a giustificare la rescissione con effetto immediato del contratto da parte della lavoratrice. Di conseguenza, accertata la validità della disdetta 29 maggio 1998 unicamente per la fine del mese di giugno 1998, ha respinto l'istanza ritenendo applicabile l'art. 337b CO.
3. Con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per non aver ritenuto provata sulla base del certificato medico 29 maggio 1998 una causa grave di licenziamento immediato. Rimprovera inoltre al giudice di pace di aver ritenuto compensate le sue pretese con quelle del datore di lavoro basate sugli art. 337b e 337d CO, le prime perché sollevate tardivamente, le seconde perché perente e perché il convenuto medesimo vi avrebbe rinunciato in sede di dibattimento finale.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 124 I 247 consid. 5).
5. Controverso nella fattispecie non è il benfondato delle pretese di parte istante per il mancato pagamento delle vacanze non godute e della tredicesima pro rata temporis, pretese che il convenuto non ha mai contestato neppure nel loro ammontare, bensì il fatto per il primo giudice di averle ritenute estinte.
A prescindere dall'esistenza o meno di un valido motivo atto a giustificare la rescissione con effetto immediato del contratto di lavoro -non potendo comunque la malattia assurgere a causa grave ai sensi dell'art. 337 CO (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, N. 1 ad art. 337 CO; Brühwiler J., Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, ed. 2, art. 337 CO, N. 17)- l'istante ha comunque diritto al pagamento della tredicesima pro rata temporis, nonché delle vacanze non godute (Streiff/von Kaenel, op.cit., N. 15 ad art. 329d CO) poiché si tratta di crediti maturati a relativi al periodo di lavoro effettuato. Il credito dell'istante è perciò in sé fuori discussione; né il convenuto l'ha contestato. Ne risulta l'irrilevanza delle prove prodotte a sostegno del motivo per il quale la lavoratrice ha disdetto il contratto, dal momento che essa stessa non ha inteso fondarvi nessuna pretesa pecuniaria oltre le poste descritte.
Ai fini dell'esito del presente ricorso, va fatto riferimento al contenuto della risposta di causa. In essa il convenuto così tra l'altro si esprime: "Il convenuto può pertanto ancorarsi all'art. 337b CO in quanto il lavoratore, pur essendo abile al lavoro, non ha svolto l'attività durante il mese di giugno: il convenuto potrebbe altresì richiedere un risarcimento da parte dell'istante a norma dell'art. 337d. Pur esistendo tali presupposti il convenuto ritiene di formulare la proposta per cui ogni rapporto dare-avere con l'istante sia chiuso con quanto già ricevuto da parte dell'istante e pertanto non ritiene di richiedere risarcimento alcuno" (verbale 8 ottobre 1999). Ciò che può esser letto in un sol modo, ossia che egli non intendesse formulare alcuna richiesta di risarcimento alla lavoratrice -così come riteneva permettergli sia l'art. 337b sia l'art. 337d cpv. 1 CO- ma, ciò nonostante, desiderasse che la vertenza venisse liquidata pareggiando ogni rapporto di dare-avere fra le parti. Sennonché, non entrando in linea di conto una decisione giudiziale di tipo transazionale (ciò che avrebbe potuto essere solo convenuto fra le parti, in separata sede o davanti al giudice), il giudice di pace avrebbe dovuto decidere in termini di diritto. In altre parole, prima ancora di verificare l'applicabilità alla fattispecie di determinate norme di legge, egli avrebbe dovuto constatare la mancata formulazione da parte del convenuto di pretesi crediti propri da opporre in compensazione al credito della lavoratrice a dipendenza della rescissione anticipata del contratto di lavoro. Devono pertanto essere ammesse le censure formulate al proposito dalla ricorrente laddove rileva che controparte aveva rinunciato a far valere proprie ragioni creditorie (in particolare in base all'art. 327d CO), rispettivamente che non aveva invocato l'art. 327b CO. In tal senso il ricorso dev'essere accolto poiché la decisione è frutto di una valutazione manifestamente errata di atti di causa (art. 327 lett. g CPC).
6. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia, con il conseguente accoglimento dell'istanza.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l’art. 417 lett. e CPC e la TOA
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 25 novembre 1999 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 15 novembre 1999 è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza è accolta.
Di conseguenza __________ è condannato a versare a __________ l'importo di fr. 1'328.20 oltre interessi del 5%
dall'1°agosto 1998.
2. Non si prelevano tasse di giustizia, mentre il convenuto verserà all'istante un'indennità di fr. 150.-.
II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. __________ verserà alla ricorrente un'indennità di fr. 50.- per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria