Incarto n.
16.1999.00100

Lugano

20 ottobre 1999/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 ottobre 1999 presentato da

 

 

 

__________

rappr. dalla __________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 5 ottobre 1999 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 settembre 1999 da

 

 

 

__________

rappr. dall'__________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                          che con istanza 13 settembre 1999 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 7’701.- oltre accessori;

 

                                          che a valere quale titolo di rigetto l’istante ha prodotto un riconoscimento di debito 30 aprile 1997 (doc. D) con il quale l’escusso si è impegnato a pagare l’importo di fr. 8’701.- nonché documentazione attestante il pagamento di soli fr. 1'100.--;

 

                                          che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito al quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;

 

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ -per il tramite di __________ - è insorto contro il predetto giudizio;

 

                                          che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);

 

                                          che legittimati a impugnare una sentenza pretorile con ricorso in cassazione, oltre alla parte medesima, sono gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);

 

                                          che __________, ancorché in possesso di regolare procura come sembra emergere dal doc. C, non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza processuale;

 

                                          che quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso presentato da __________ per conto di __________ è nullo per carenza di legittimazione del rappresentante;

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                          che vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio.

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 11 ottobre 1999 di __________ è nullo.

                                   

                                2.      Non si prelevano tasse nè spese per il presente giudizio.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

                                     

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria