Incarto n.
16.1999.00101

Lugano

11 novembre 1999/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Cocchi, vicepresidente,
Giani e Zali in sostituzione di Chiesa escluso

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 ottobre 1999 presentato da

 

 

__________

rappr. dall'__________

 

 

contro

 

 

la sentenza 27 settembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 16 giugno 1999 da

 

 

__________

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 255.- risultante a

suo carico dalla sentenza di rigetto provvisorio dell'opposizione del 7 giugno 1999,

domanda accolta dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                          che con sentenza 7 giugno 1999 il Giudice di pace del circolo di Mendrisio ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da __________ al PE no. __________ dell'UEF di Mendrisio fattole notificare da __________ per l'incasso di fr. 255.-, importo corrispondente alla pigione dovuta a quest’ultima per l’occupazione di un box di sua proprietà durante i mesi da febbraio ad aprile 1988;

 

                                          che con istanza 16 giugno 1999 __________ ha chiesto il disconoscimento del menzionato debito, contestando di dover pagare le pigioni relative alle mensilità durante le quali non le è stato possibile utilizzare il box locato la cui porta basculante era difettata, tant'è che la stessa  si è abbattuta sul suo veicolo cagionandole un danno pari a fr. 1'085.25;

 

                                          che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza di un difetto nell'ente locato e l'oggettiva impossibilità per la conduttrice di poterne usufruire per i tre mesi in discussione, ha accolto l'istanza;

 

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lett. f) e g) dell'art. 327 CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver giudicato ultra petita e di aver commesso arbitrio nel riconoscere all'istante gli interessi di mora dalla stessa non richiesti;

 

                                          che secondo l’art. 97 n. 3 CPC il giudice esamina d’ufficio e in  ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la sua competenza per materia;

 

                                          che l’art. 5 cpv. 2 lett. b LOG esclude dalle competenze dei giudici di pace le cause riguardanti le controversie in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto;

 

                                          che nel caso di specie, trattandosi di un'azione di disconoscimento di un debito derivante da un rapporto di locazione la stessa, ancorché prevista dall'art. 83 cpv. 2 LEF, è retta dalla procedura ordinaria (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, N. 14 ad art. 83 LEF);

 

                                          che di conseguenza il giudice di pace non avrebbe neppure dovuto entrare nel merito dell’istanza dovendo preliminarmente dichiarare la propria incompetenza per materia;

 

                                          che il motivo di cassazione dell’incompetenza del giudice che ha pronunciato la sentenza (art. 327 lett. a CPC) è rilevabile d’ufficio quando si tratta di incompetenza per ragione di materia o valore, indipendentemente cioè dal fatto di sapere se il ricorrente abbia o meno sollevato la censura (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327, n. 29);

 

                                          che quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC che prevede la nullità degli atti che emanano da un giudice cui difetta la competenza, la sentenza impugnata deve essere dichiarata nulla;

 

                                          che, a dipendenza di tale esito, non torna conto di affrontare anche il tema dell’eventuale lesione di norme di procedura da parte del giudice (in particolare dell'art. 86 CPC);

 

                                          che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);

 

                                          che vista la particolarità del caso e i motivi di annullamento del giudizio impugnato, non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità alla ricorrente.

                                   

 

Per i quali motivi,

 

 

pronuncia:           1.      La sentenza 27 settembre 1999 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio è dichiarata nulla.

 

                                2.      Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.

 

 

 

 

 

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio.

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il vice-presidente                                                         La segretaria