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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso 2 novembre 1999 presentato da
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contro |
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la sentenza 21 ottobre 1999 del Giudice di pace del circolo della Verzasca nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 settembre 1999 da
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con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dall'escussa al
PE no. __________dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 13 settembre 1999 l'__________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 60.- oltre interessi e spese, a saldo della tassa acqua potabile 1998 dalla stessa dovuta nella sua qualità di comproprietaria del fondo n. __________ a __________;
che a valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il verbale 9 novembre 1998 dal quale risulta l'accordo dell'escussa, rappresentata in quella sede da __________, al pagamento dell'importo posto in esecuzione;
che l'escussa si è opposta alla pretesa avversaria;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito, ha accolto l'istanza;
che con atto ricorsuale 2 novembre 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio: la ricorrente contesta di dover pagare l'importo posto in esecuzione (tassa acqua potabile) ritenuto che la sua proprietà non sarebbe neppure allacciata all'acqua potabile;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 2 novembre 1999 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti in particolare l'applicazione dell'art. 82 LEF, la ricorrente propone delle contestazioni che esulano dal tema del rigetto provvisorio dell'opposizione;
che è quindi impossibile individuare e decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 2 novembre 1999 di __________ è nullo.
2. Non si prelevano spese per il presente giudizio.
3. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Verzasca
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria