Incarto n.
16.1999.00119

Lugano

7 dicembre 1999/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 novembre 1999 presentato nella forma dell'appello da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 28 ottobre 1999 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 3 settembre 1999 da

 

 

 

__________

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

dall'escusso al PE no. __________dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal primo

giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                          che con istanza 3 settembre 1999 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso 2'800.- oltre accessori, importo corrispondente alle ripetibili riconosciute all'istante con sentenza 16 febbraio 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, regolarmente passata in giudicato;

 

                                          che con sentenza 28 ottobre 1999 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo, ha accolto l’istanza;

 

                                          che con atto ricorsuale 17 novembre 1999, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dell'art. 16 della  Legge concernente l’adeguamento del diritto esecutivo cantonale alla revisione del 16 dicembre 1994 della LEF (LALEF), __________ è insorto contro il predetto giudizio;

 

                                          che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;

 

                                          che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);

 

                                         che nel caso concreto, poiché da dichiarazione dell'ufficio postale di __________ risulta che il ricorrente ha ricevuto la decisione querelata il 29 ottobre 1999, al momento dell’invio del ricorso (17 novembre 1999 come risulta dal timbro postale), il termine di 10 giorni era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;

 

                                         che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il  rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

 

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso 17 novembre 1999 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria