Incarto n.
16.1999.00132

Lugano

27 dicembre 1999/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Zali (quest'ultimo in sostituzione del giudice Giani, assente)

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 e 24novembre 1999 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 29 ottobre 1999 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti  promossa con istanza 24 agosto 1999 da

 

 

 

__________

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

dall'escusso al PE no. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo

giudice,

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 24 agosto 1999 l'_________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 170.40 a saldo della fattura emessa il 31 agosto 1998 per prestazioni eseguite a favore di quest'ultimo;

 

                                         che l'escusso si è opposto alla pretesa avversaria;

 

                                         che con sentenza 29 ottobre 1999 il primo giudice ha accolto l'istanza;

 

                                         che con atto ricorsuale recante la data dell'8 novembre 1999, che __________ ha trasmesso a questa Camera il 26 novembre 1999 (cfr. timbro postale), egli è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;

 

                                          che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;

 

                                          che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);

 

                                         che nel caso concreto il ricorso, trasmesso a questa Camera il 26 novembre 199, è sicuramente tardivo ritenuto che il giudice di pace ha confermato l'intimazione della sentenza il giorno medesimo della sua emanazione (29 ottobre 1999);

 

                                         che al proposito è irrilevante l'allegazione del ricorrente secondo cui avrebbe inviato il suo allegato già in data 8 novembre 1999 poiché il fatto, contestato dal giudice di pace, non è confortato da nessuna prova;

 

                                         che infatti, in un simile caso, spetta al ricorrente provare la spedizione del ricorso: mancando tale prova il ricorso si ritiene non presentato (Rep. 1990, 327);

 

                                         che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il  rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio.

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso 8/24 novembre 1999 di __________  è irricevibile in quanto tardivo.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria