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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 e 24novembre 1999 presentato da
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contro |
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la sentenza 29 ottobre 1999 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 24 agosto 1999 da
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con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
dall'escusso al PE no. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 24 agosto 1999 l'_________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 170.40 a saldo della fattura emessa il 31 agosto 1998 per prestazioni eseguite a favore di quest'ultimo;
che l'escusso si è opposto alla pretesa avversaria;
che con sentenza 29 ottobre 1999 il primo giudice ha accolto l'istanza;
che con atto ricorsuale recante la data dell'8 novembre 1999, che __________ ha trasmesso a questa Camera il 26 novembre 1999 (cfr. timbro postale), egli è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10 giorni;
che il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);
che nel caso concreto il ricorso, trasmesso a questa Camera il 26 novembre 199, è sicuramente tardivo ritenuto che il giudice di pace ha confermato l'intimazione della sentenza il giorno medesimo della sua emanazione (29 ottobre 1999);
che al proposito è irrilevante l'allegazione del ricorrente secondo cui avrebbe inviato il suo allegato già in data 8 novembre 1999 poiché il fatto, contestato dal giudice di pace, non è confortato da nessuna prova;
che infatti, in un simile caso, spetta al ricorrente provare la spedizione del ricorso: mancando tale prova il ricorso si ritiene non presentato (Rep. 1990, 327);
che alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità del caso e a titolo eccezionale, si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia:
1. Il ricorso 8/24 novembre 1999 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria