Incarto n.
16.99.00015

Lugano

2 marzo 1999/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il “ricorso” 15 febbraio 1999 presentato da

 

 

 

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 8 febbraio 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura speciale in materia di salari e mercedi promossa con istanza 15 giugno 1998 da

 

 

 

__________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’500.- a saldo delle proprie pretese salariali nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande ridotte a fr. 2’155.55 oltre interessi del 5 % dal 30 settembre 1997 e così accolte dal primo giudice,

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:       che con istanza 15 giugno 1998 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’500.- poi ridotti a fr 2’155.55 e corrispondenti al saldo delle proprie pretese salariali, pretesa alla quale la convenuta si è opposta;

 

                                          che con il querelato giudizio il primo giudice, respinta la proposta di compensazione formulata dalla convenuta siccome non comprovata e non avendo quest’ultima provato che l’importo posto in compensazione eccederebbe il minimo esistenziale del lavoratore ai sensi dell’art. 93 LEF, ha accolto l’istanza;

 

                                          che con scritto 15 febbraio 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

 

                                          che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

 

                                          che nel caso concreto il contenuto dello scritto 15 febbraio 1999  della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

 

                                          che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applica-zione di norme di diritto, la ricorrente si limita ad esporre una propria versione dei fatti, in particolare contestando il valore degli oggetti di cui ha chiesto il pagamento all’istante;

 

                                          che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;

 

                                          che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.417 lett. e CPC

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 15 febbraio 1999 __________ è nullo.

 

                                2.      Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

 

                                3.      Intimazione:

                                          __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria