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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 febbraio 1999 presentato da
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__________
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Contro |
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la sentenza 8 febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 16 ottobre 1998 da
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con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 454.20 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. _____ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 16 ottobre 1998 la __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 454.20 a saldo della fattura emessa il 19 giugno 1998 per lavori di tipografia eseguiti per conto di quest’ultimo;
che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che con scritto 27 aprile 1999 la controparte ha contestato il contenuto del ricorso;
che il ricorso, a prescindere dalla sua ricevibilità in quanto non contiene le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e neppure precisa (o almeno descrive) il motivo di cassazione invocato (art. 329 CPC), deve essere respinto;
che infatti le argomentazioni e contestazioni sul merito della vertenza (in particolare l’eccezione circa la carenza di legittimazione passiva del convenuto), nonché la documentazione allegata al ricorso, non possono essere ritenute siccome proposte per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che per quanto attiene all’assenza del convenuto dall’udienza, spettava a quest’ultimo farsi parte diligente e chiedere il rinvio della stessa sulla base dell’art. 136 CPC;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC);
che all’istante non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
non potendo il suo scritto 27 aprile 1999 essere considerato come un allegato di osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 18 febbraio 1999 di __________ è respinto.
2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 60.–
b) spese fr. 40.–
fr. 100.–
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria