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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso 18 marzo 1999 presentato da
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__________
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contro |
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la sentenza 10 marzo 1999 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 30 ottobre 1998 da
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con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’946.50 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 30 ottobre 1998 il __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’946.50 a saldo delle fatture 29 agosto e 5 settembre 1997 emesse per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultimo;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il benfondato della pretesa di parte istante rimasta incontestata dal convenuto che non ha partecipato all’udienza, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 18 marzo 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che per quanto attiene all’assenza del convenuto dal contraddittorio, a prescindere dalla mancanza di una qualsiasi prova a sostegno della sua effettiva impossibilità di presenziare all’u-dienza, la stessa non può essere sanata in questa sede ritenuto che spettava al convenuto chiedere al giudice di pace il rinvio dell’udienza (art. 136 CPC);
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 18 marzo 1999 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a ribadire quanto espresso telefonicamente al giudice di pace il giorno dell’udienza, ovvero la sua assenza e la sua disponibilità a versare a controparte l’importo di fr. 1’500.-, proposta transattiva che quest’ultima non ha accettato;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 18 marzo 1999 __________ è nullo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria