|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
|
In nome |
|
||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
|
segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 aprile 1999 presentato da
|
|
__________
|
|
|
|
contro |
|
la sentenza 14 aprile 1999 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 12 febbraio 1999 da
|
|
__________ (rappr. __________)
|
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________dell’UEF di Biasca, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con sentenza 14 aprile 1999 il Pretore del Distretto di Riviera ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 2’499.35 a saldo dell’imposta federale diretta per il 1997;
che con atto ricorsuale 24 aprile 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che con scritto 21 maggio 1999 indirizzato al ricorrente e inviato in copia a questa Camera, l’Ufficio esazione e condoni ha dichiarato di voler ritirare l’esecuzione in oggetto, ritiro che è stato confermato dall’UEF di Biasca il 28 maggio u.s.;
che decadendo l’esecuzione, sia il ricorso proposto da __________, sia l’istanza di rigetto dell’opposizione divengono privi d’oggetto;
che così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse e spese ma di riconoscere al ricorrente un’indennità in applicazione dell’art. 148 CPC, tenuto conto dell’inutilità dell’onere ricorsuale (Cocchi/Trezzini, art. 148 CPC, n. 20).
Richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. L’istanza di rigetto dell’opposizione 12 febbraio 1999 della Confederazione Svizzera e il ricorso per cassazione 24 aprile 1999 di __________ sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. La Confederazione Svizzera è tenuta a rifondere al ricorrente un’indennità di fr. 30.– per questa sede.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria