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Incarto n. |
6 settembre 1999/rgc |
In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 maggio 1999 presentato da
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contro |
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il decreto di stralcio 30 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo di Pregassona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 16 settembre 1998 da
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con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 796.60 oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande sulle quali le parti hanno trovato un accordo con il
conseguente stralcio della procedura giudiziaria,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 16 settembre 1998 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 796.60 oltre interessi a saldo della nota emessa per prestazioni professionali svolte a favore di quest’ultimo;
che in occasione della discussione dell’istanza le parti hanno trovato un accordo con il quale la pretesa dell’istante veniva liquidata con il versamento a saldo dell’importo di fr. 200.-, fermo restando l’impegno del convenuto di assumersi tutte le spese processuali che sarebbero state fissate nel decreto di stralcio;
che con il querelato decreto il primo giudice ha stralciato la causa dai ruoli ponendo a carico del convenuto il pagamento di una tassa di giustizia di fr. 100.- e fr. 30.- di spese;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il dispositivo n. 2 del predetto giudizio contestando l’ammontare della tassa di giustizia e delle spese siccome eccessive;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che contro la tassa di giustizia fissata dal giudice è dato il rimedio dell’appello, rispettivamente della cassazione (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 17) poiché è escluso il reclamo all’autorità amministrativa (art. 5 cpv. 3 LTG);
che giusta l’art. 14 cpv. 1 cifra 1 lett. e LTG se la causa è composta mediante transazione dopo l’istruttoria, il giudice di pace può prelevare una sportula da fr. 10.- a fr. 50.-;
che in concreto la tassa di giustizia di fr. 100.- fissata nel decreto impugnato è manifestamente arbitraria in quanto supera il limite massimo consentito dalla LTG, ragione per la quale la stessa deve essere ridotta;
che l’importo di fr. 30.- proposto dal ricorrente a questo titolo appare adeguato alle circostanze del caso concreto, per il che, su questo punto, il ricorso deve essere accolto;
che per quanto attiene invece all’ammontare delle spese, il ricorso è improponibile essendo dato unicamente il rimedio del reclamo al Dipartimento delle istituzioni (art. 5 cpv. 1 LTG);
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese di giustizia, né si assegna un’indennità al ricorrente, peraltro neppure richiesta.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 7 maggio 1999 di __________ __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza il decreto di stralcio 30 aprile 1999, limitatamente al suo dispositivo n. 2, è annullato e sostituito dal seguente giudicato:
2. La tassa di giustizia di fr. 30.- e le spese di questa sede di fr.
30.-, sono poste a carico del convenuto.
II. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
III. Intimazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria