Incarto n.
16.99.00053

Lugano

6 settembre 1999/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 maggio 1999 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

il decreto di stralcio 30 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo di Pregassona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 16 settembre 1998 da

 

 

 

__________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 796.60 oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande sulle quali le parti hanno trovato un accordo con il

conseguente stralcio della procedura giudiziaria,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 16 settembre 1998 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 796.60 oltre interessi a saldo della nota emessa per prestazioni professionali svolte a favore di quest’ultimo;

 

                                         che in occasione della discussione dell’istanza le parti hanno trovato un accordo con il quale la pretesa dell’istante veniva liquidata con il versamento a saldo dell’importo di fr. 200.-, fermo restando l’impegno del convenuto di assumersi tutte le spese processuali che sarebbero state fissate nel decreto di stralcio;

 

                                         che con il querelato decreto il primo giudice ha stralciato la causa dai ruoli ponendo a carico del convenuto il pagamento di una tassa di giustizia di fr. 100.- e fr. 30.- di spese;

 

                                         che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il dispositivo n. 2 del predetto giudizio contestando l’ammontare della tassa di giustizia e delle spese siccome eccessive;

 

                                         che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

 

                                         che contro la tassa di giustizia fissata dal giudice è dato il rimedio dell’appello, rispettivamente della cassazione (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 17) poiché è escluso il reclamo all’autorità amministrativa (art. 5 cpv. 3 LTG);

 

                                         che giusta l’art. 14 cpv. 1 cifra 1 lett. e LTG se la causa è composta mediante transazione dopo l’istruttoria, il giudice di pace può prelevare una sportula da fr. 10.- a fr. 50.-;

 

                                         che in concreto la tassa di giustizia di fr. 100.- fissata nel decreto impugnato è manifestamente arbitraria in quanto supera il limite massimo consentito dalla LTG, ragione per la quale la  stessa deve essere ridotta;

 

                                         che l’importo di fr. 30.- proposto dal ricorrente a questo titolo       appare adeguato alle circostanze del caso concreto, per il che,   su questo punto, il ricorso deve essere accolto;

 

                                         che per quanto attiene invece all’ammontare delle spese, il          ricorso è improponibile essendo dato unicamente il rimedio del                            reclamo al Dipartimento delle istituzioni (art. 5 cpv. 1 LTG);

 

                                         che in considerazione della particolarità del caso non si    prelevano tasse e spese di giustizia, né si assegna un’indennità              al ricorrente, peraltro neppure richiesta.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

pronuncia:               I.   Il ricorso per cassazione 7 maggio 1999 di __________ __________ è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza il decreto di stralcio 30 aprile 1999, limitatamente al suo dispositivo n. 2, è annullato e sostituito dal seguente giudicato:

 

                                         2. La tassa di giustizia di fr. 30.- e le spese di questa sede di fr.

                                             30.-, sono poste a carico del convenuto.

 

                                   II.   Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

 

                                  III.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria