Incarto n.
16.99.00059

Lugano

10 agosto 1999/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 7 giugno 1999 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 25 maggio 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 12 aprile 1999 da

 

 

 

__________

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’045.40 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. ____________________ dell’UE di Ginevra, domande accolte dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:       che con istanza 12 aprile 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’045.40 oltre accessori, a saldo dello scoperto per l’utilizzo della carta VISA no. __________di cui ella è titolare;

 

 

                                          che con il querelato giudizio il pretore, accertata la fondatezza della pretesa dell’istante sulla base della documentazione prodotta alla quale la convenuta non ha opposto nessuna contestazione non avendo presenziato all’udienza, ha accolto l’istanza;

 

 

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente, basandosi sull’art. 206 LEF, sostiene l’impropo–nibilità della procedura esecutiva promossa dall’istante essendo stato pronunciato il suo fallimento in data 26 maggio 1998;

 

 

                                          che quest’argomentazione difensiva non può essere ritenuta siccome proposta per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);

 

 

                                          che comunque, ancorché la data del fallimento non sia comprovata da nessun documento, la relativa procedura non è in grado né di sospendere la causa civile in esame (avviata quasi un anno più tardi), né di richiamare l’applicazione dell’art. 206 LEF: la ricorrente non ha infatti nemmeno reso verosimili i presupposti con particolare riferimento all’art. 206 cpv. 2 LEF;

 

 

                                          che per quanto attiene al motivo per il quale la ricorrente è stata convenuta in giudizio a Lugano e non al suo domicilio nel Cantone __________si richiama la clausola di proroga di foro contenuta nelle condizioni generali che costituiscono parte integrante del contratto sottoscritto dalle parti (clausola n. 7 doc. C; art. 22 cpv. 1 lett. a CPC);

 

 

                                          che il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua francese e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC,  deve pertanto essere respinto;

 

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

                                          che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 372 segg. CPC

 

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 7 giugno 1999 __________ è respinto.

 

 

                                2.      Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

 

 

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria