Incarto n.
16.99.00062

Lugano

29 luglio 1999/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 giugno 1999 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 23 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo del Ceresio nella causa a procedura sommaria di camera di consiglio promossa con istanza 29 ottobre 1999 da

 

 

 

__________

rappr. __________ o

 

 

 

 

tendente ad inibire l’uso illecito del mappale n. __________del Comune di __________o a scopo di

posteggio di veicoli (art. 375bis CPC),

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 29 ottobre 1998 __________ ha chiesto al Giudice di pace di vietare l’uso illecito del suo fondo n. __________a __________ a scopo di posteggio di veicoli, come consente l’art. 375bis CPC;

 

                                         che con sentenza 23 aprile 1999 -esposta all’albo comunale senza essere oggetto di reclamo- il primo giudice ha accolto l’istanza autorizzando __________ ad affiggere sul suo fondo un segnale di divieto di posteggio all’attenzione dei non aventi diritto con comminatoria di multa;____________________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendo la reiezione dell’istanza;

 

                                         che il ricorso, a prescindere dalle argomentazioni nello stesso contenute, deve essere dichiarato inammissibile siccome presentato da persona priva di legittimazione (Rep. 1990, 284);

 

                                         che infatti, siccome l’azione di cui all’art. 375bis CPC tende a tutelare il possesso nei confronti di qualsivoglia futuro e potenziale perturbatore -ossia una cerchia indeterminata di persone- siamo di fronte a una procedura non contenziosa nella quale non esiste una parte convenuta (Messaggio del 26 febbraio 1985 concernente la modificazione di alcune disposizioni del Codice di procedura civile del 17.2.1971 e del diritto giudiziario, in Verbali del Gran Consiglio, Sessione ordinaria autunnale 1987, vol. 1, p. 130);

 

                                         che di conseguenza, nell’ambito di una tale causa è legittimato a  ricorrere solo l’istante nel caso in cui ritenga errato il giudizio  del Giudice di pace;

                                         che chi pretende di aver un miglior diritto sull’area in questione o è munito di autorizzazione espressa, nel quale caso il problema non si pone, oppure deve fare valere le proprie ragioni in altra sede;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia.

 

 

Per i quali motivi,

 

pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso 26 giugno 1999 __________ è inammissibile.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria