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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 giugno 1999 presentato da
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__________
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contro |
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la sentenza 23 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo del Ceresio nella causa a procedura sommaria di camera di consiglio promossa con istanza 29 ottobre 1999 da
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__________ rappr. __________ o |
tendente ad inibire l’uso illecito del mappale n. __________del Comune di __________o a scopo di
posteggio di veicoli (art. 375bis CPC),
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 29 ottobre 1998 __________ ha chiesto al Giudice di pace di vietare l’uso illecito del suo fondo n. __________a __________ a scopo di posteggio di veicoli, come consente l’art. 375bis CPC;
che con sentenza 23 aprile 1999 -esposta all’albo comunale senza essere oggetto di reclamo- il primo giudice ha accolto l’istanza autorizzando __________ ad affiggere sul suo fondo un segnale di divieto di posteggio all’attenzione dei non aventi diritto con comminatoria di multa;____________________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendo la reiezione dell’istanza;
che il ricorso, a prescindere dalle argomentazioni nello stesso contenute, deve essere dichiarato inammissibile siccome presentato da persona priva di legittimazione (Rep. 1990, 284);
che infatti, siccome l’azione di cui all’art. 375bis CPC tende a tutelare il possesso nei confronti di qualsivoglia futuro e potenziale perturbatore -ossia una cerchia indeterminata di persone- siamo di fronte a una procedura non contenziosa nella quale non esiste una parte convenuta (Messaggio del 26 febbraio 1985 concernente la modificazione di alcune disposizioni del Codice di procedura civile del 17.2.1971 e del diritto giudiziario, in Verbali del Gran Consiglio, Sessione ordinaria autunnale 1987, vol. 1, p. 130);
che di conseguenza,
nell’ambito di una tale causa è legittimato a ricorrere solo l’istante nel
caso in cui ritenga errato il giudizio del Giudice di pace;
che chi pretende di aver un miglior diritto sull’area in questione o è munito di autorizzazione espressa, nel quale caso il problema non si pone, oppure deve fare valere le proprie ragioni in altra sede;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Per i quali motivi,
pronuncia:
1. Il ricorso 26 giugno 1999 __________ è inammissibile.
2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria