Incarto n.
16.99.00079

Lugano

6 settembre 1999/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 19 agosto 1999 presentato da

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 30 luglio 1999 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 10 giugno 1999 da

 

 

 

__________ rappr. __________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’743.- oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 2’778.15;

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                          che con sentenza 30 luglio 1999 il Pretore del distretto di Bellinzona, in parziale accoglimento dell’istanza inoltrata il 10 giugno 1999 da __________ nei confronti della sua ex datrice di lavoro __________ ottenere il pagamento di fr. 7’743.- a saldo delle proprie pretese salariali, ha riconosciuto fondate le pretese dell’istante limitatamente a fr. 2’778.15;

 

                                         che con atto ricorsuale datato 19 agosto 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

 

                                         che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per il rinvio di cui all’art. 418 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per salari e mercedi, è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza;

 

                                         che poiché, per stessa ammissione della ricorrente, la sentenza dedotta in cassazione le è stata notificata il 2 agosto 1999 e poiché i termini non sono interrotti da ferie (art. 398 bis CPC),

                                         il ricorso spedito il 20 agosto 1999 (cfr. timbro postale) è tardivo;

 

                                         che a prescindere dalla sua tardività il ricorso sarebbe in ogni caso nullo siccome non contiene le domande di ricorso, non indica i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e neppure precisa (o almeno descrive) il motivo di cassazione invocato (art. 329 cpv. 2 CPC);

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC

 

 

pronuncia:               1.   Il ricorso 19 agosto 1999 __________ è irricevibile in                                            quanto tardivo.

 

                                    2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

                                      

                                    3.   Intimazione a:

                                          __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria