Incarto n.
16.1999.00094

Lugano

11 ottobre 1999/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso 4 ottobre 1999 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 13 settembre 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 11 maggio 1998 da

 

 

 

__________

(patr. dallo studio legale __________)

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’104.27 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________

dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:       che con istanza 11 maggio 1998 __________ ha convenuto in giudizio __________ - al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’104.27 a saldo delle fatture emesse per merce fornita a quest’ultima (trattasi in particolare della fornitura di PC portatili e di componenti per computer);

 

                                          che la convenuta ha contestato la pretesa avversaria ritenendola estinta per compensazione con un suo credito di importo superiore, corrispondente ai danni dalla stessa subiti a dipendenza dei difetti verificatisi nella merce fornita e della loro mancata riparazione o sostituzione entro i termini pattuiti, ciò che l’ha costretta a sostituire i PC già venduti a sue spese;

 

                                          che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza non avendo la convenuta comprovato il credito opposto in compensazione, ovvero i danni dalla stessa subiti a dipendenza dei difetti riscontrati nella merce vendutale dall’istante;

 

                                          che con atto ricorsuale 4 ottobre 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio; 

 

                                          che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

 

                                          che nel caso concreto il contenuto dello scritto 4 ottobre 1999 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

 

                                          che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente alla valutazione delle prove o all’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre le proprie argomentazioni a sostegno della sua domanda di risarcimento danni da compensare con il credito   rivendicato da controparte;

 

                                          che quindi ci si trova nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per annullare il giudizio impugnato;

 

                                          che la richiesta di riesame della fattispecie alla luce di nuova documentazione o di un’eventuale nuova udienza da proporsi dinanzi a questa Camera non può essere accolta poiché contraria sia all’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC - che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni - sia alla natura di un giudizio di cassazione al quale non può tornare applicabile l’art. 322 CPC;

 

                                          che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 4 ottobre 1999 di __________.

                                   

                                2.      Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

                                         

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria