Incarto n.
16.2000.00003

Lugano

27 marzo 2000/rf

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 gennaio 2000 presentato da

 

 

 

__________

patr. dallo studio legale __________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 22 dicembre 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 30 novembre 1999 nei confronti di

 

 

 

__________

rappr. dall'__________

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta dall'escusso al PE

no. __________ dell'UE di Bellinzona, domanda respinta dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                1.      Il 23 settembre 1997 __________ e l'__________ hanno concluso un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento in uno stabile di proprietà di quest'ultima a __________ (doc. H). La locazione, iniziatasi il 1° ottobre 1997, si è conclusa il 30 settembre 1999 (doc. D). Il pagamento della pigione era stato assunto dall'Ufficio dell'assistenza sociale, ora Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento. Con scritto 19 settembre 1997 (doc. A) quest'Ufficio si era infatti impegnato a pagare la pigione dovuta da __________ e, dal 1° settembre 1997 e "fintanto che la situazione economico-finanziaria del signor __________ lo giustificherà". Rimaste scoperte le pigioni da giugno a settembre 1999, con istanza 30 novembre 1999 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dallo __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 3'105.80 pari alle pigioni impagate. Al contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria contestando l'esistenza di un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione, non potendo a tal fine valere il contratto di locazione in quanto sottoscritto unicamente da __________. Si è tuttavia dichiarato disposto a compensare parte dell'importo scoperto, liberando a favore della locatrice il deposito di garanzia di fr. 2'300.- versato a tale titolo nel dicembre 1997.

 

                                   2.   Con il querelato giudizio il segretario assessore, accertato che il contratto di locazione sottoscritto da __________ non costituisce riconoscimento di debito opponibile all'escusso, ha respinto l'istanza.

 

                                   3.   Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al segretario assessore di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale non riconoscendo allo scritto 19 settembre 1997 dell'escusso la qualifica di valido riconoscimento di debito legittimante il rigetto dell'opposizione per l'importo posto in esecuzione.

 

                                          Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.

 

                                   4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale,  non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 124 I 247 consid. 5).

 

                                   5.   Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro. In quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con la quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro a una determinata persona, essenziale è in ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; D. Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 15 ad art. 82 LEF; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-152).

                                        

                                   6.   Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; DTF 105 III 44; Panchaud/Caprez, op.cit., § 20; D. Staehelin, op.cit., n. 50 ad art. 84).

                                   

                                          Ancorché l'istante si sia effettivamente limitato a indicare come titolo di credito soltanto il contratto di locazione (cfr. doc. allegati all'istanza), non è corretto che il giudice non prenda in considerazione, conosciuta la fattispecie, l'altro documento determinante per la posizione creditoria dello __________, ossia l'atto di garanzia o di assunzione di debito, prodotto nell'ambito del contraddittorio dalla stessa parte escussa (doc. 1). Né l'istante ha contestato le affermazioni dell'escusso, né v'è ragionevole motivo per non prendere in considerazione tale documento atto a dimostrare in modo determinante il rapporto intercorso fra le parti della vertenza. È invece corretto concludere che nel caso concreto il riconoscimento di debito si fonda sia sul contratto di locazione (per quanto interessa l'importo posto in esecuzione e le altre caratteristiche del rapporto locativo), sia sull'impegno dello __________ del 19 settembre 1997 (doc. 1), così come dianzi descritto. La domanda di rigetto dell'opposizione avrebbe pertanto dovuto essere giudicata su questa base comune. Se ne deve concludere che il giudizio impugnato, limitato nell'esame delle prove offerte, finisce per essere il risultato di una valutazione manifestamente errata delle stesse che non può essere condivisa in questa sede. In tal senso il ricorso per cassazione dev'essere accolto.

 

                                7.      Con l'impegno descritto (doc. 1) l'ente pubblico si è assunto l'onere di pagare le pigioni formalmente dovute dal conduttore, alla sola condizione del perdurare delle difficoltà economico-finanziarie di __________. Trattandosi quindi di un riconoscimento di debito la cui validità ed efficacia era condizionata, spettava all'escusso rendere verosimile l'avverarsi della condizione alla quale soggiaceva la cessazione del proprio obbligo di pagamento (D. Staehelin, op.cit., n. 37 ad art. 82 LEF; art. 82 cpv. 2 LEF). Ciò che in concreto l'ente pubblico non ha però fatto, pretendendo invece, in particolare mediante lo scritto 4 agosto 1999, di considerare interrotto anzitempo il contratto di locazione a dipendenza del prematuro e apparentemente clandestino abbandono dell'ente locato da parte del conduttore, nel corso del mese di giugno (doc. 2) e, su quella base, di ridurre il suo obbligo nei confronti della locatrice al periodo di effettiva occupazione dell'appartamento. Va invece precisato che l'abbandono della cosa locata lascia intatti gli obblighi delle parti del contratto di locazione e che, soprattutto, quel fatto non è previsto come clausola risolutoria della garanzia dello __________ al pagamento delle pigioni. Dovendo decidere l'istanza in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC, questa Camera -preso atto della piena validità dei titoli di rigetto considerati- non può così che accoglierla integralmente.

 

                                         Il giudizio su tasse, spese e ripetibili segue la soccombenza.

 

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF

 

 

pronuncia:

 

                                    I.   Il ricorso per cassazione 3 gennaio 2000 di __________ è accolto.

                                         Di conseguenza la sentenza 22 dicembre 1999 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

 

                                         1. L'istanza è accolta. Di conseguenza è rigettata

                                       in via provvisoria l'opposizione interposta al PE __________ dell'UEF di Bellinzona.

                                         2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 80.-, da

                                         anticipare dall'istante, sono poste a carico dell'escusso. Questi verserà all'istante la somma di fr. 100.- come indennità..

 

                                   II.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-,  già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico dello __________. Questi verserà inoltre alla controparte la somma di fr. 200.- a titolo di indennità di questa sede.

                                     

                                  III.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

 

                                     

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                  La segretaria