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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 gennaio 2000 presentato da
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__________
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contro |
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l'ordinanza 4 gennaio 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 3 novembre 1999 nei confronti di
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__________ patr. dall'avv. __________
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con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'900.- oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________
dell'UE di Lugano,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 3 novembre 1999 __________ e ha convenuto in giudizio il __________, presso il quale si era rivolta per cure odontoiatriche, al fine di ottenere la rifusione di fr. 2'900.- corrispondenti agli acconti versati e al risarcimento dei danni subiti a dipendenza della difettosa esecuzione della cura prestata;
che pendente causa il convenuto ha chiesto di essere svincolato dal segreto professionale (cfr. richiesta 13 dicembre 1999);
che preso atto del rifiuto dell'istante di svincolare il medico dal segreto professionale, il segretario assessore, con ordinanza 4 gennaio 2000, ha sospeso la trattazione della causa in attesa che venisse concesso lo svincolo;
che con atto ricorsuale 11 gennaio 2000 __________ è insorta contro la predetta ordinanza;
che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali sentenze o decreti di stralcio;
che nella specie l'ordinanza contestata, con la quale il segretario assessore ha ordinato la sospensione della causa sulla base dell'art. 107 CPC -facoltà questa che rientra nei poteri discrezionali del giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 107, m. 2)- costituisce un provvedimento atto a disciplinare il procedimento (art. 94 cpv. 1 CPC) e non una decisione formale impugnabile mediante ricorso per cassazione (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 327, m. 3);
che l'impossibilità di impugnazione delle ordinanze è peraltro espressamente prevista dall'art. 95 cpv. 1 CPC (Cocchi/ Trezzini, op.cit., ad art. 95, m. 1);
che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;
che in applicazione dell’art. 313 bis CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Per i quali motivi,
pronuncia:
1. Il ricorso 11 gennaio 2000 di __________ è irricevibile.
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
3. Intimazione a:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria