Incarto n.
16.2000.00006

Lugano

17 marzo 2000/rf

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 gennaio 2000 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

l'ordinanza 4 gennaio 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 3 novembre 1999 nei confronti di

 

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'900.- oltre accessori nonché il

rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________

dell'UE di Lugano,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 3 novembre 1999 __________ e ha convenuto in giudizio il __________, presso il quale si era rivolta per cure odontoiatriche, al fine di ottenere la rifusione di fr. 2'900.- corrispondenti agli acconti versati e al risarcimento dei danni subiti a dipendenza della difettosa esecuzione della cura prestata;

 

                                         che pendente causa il convenuto ha chiesto di essere svincolato dal segreto professionale (cfr. richiesta 13 dicembre 1999);

 

                                         che preso atto del rifiuto dell'istante di svincolare il medico dal segreto professionale, il segretario assessore, con ordinanza 4 gennaio 2000, ha sospeso la trattazione della causa in attesa che venisse concesso lo svincolo;

 

                                         che con atto ricorsuale 11 gennaio 2000 __________ è insorta contro la predetta ordinanza;

 

                                         che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali sentenze o decreti di stralcio;

 

                                         che nella specie l'ordinanza contestata, con la quale il segretario assessore ha ordinato la sospensione della causa sulla base dell'art. 107 CPC -facoltà questa che rientra nei poteri discrezionali del giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 107, m. 2)- costituisce un provvedimento atto a disciplinare il procedimento (art. 94 cpv. 1 CPC) e non una decisione formale impugnabile mediante ricorso per cassazione (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 327, m. 3);

 

                                         che l'impossibilità di impugnazione delle ordinanze è peraltro espressamente prevista dall'art. 95 cpv. 1 CPC (Cocchi/ Trezzini, op.cit., ad art. 95, m. 1);

 

                                         che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

 

                                         che in applicazione dell’art. 313 bis CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                         che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia.

 

 

Per i quali motivi,

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso 11 gennaio 2000 di __________ è irricevibile.

                                     

                                   2.   Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

 

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria