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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 febbraio 2000 presentato da
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__________ patr. dall'avv. __________
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contro |
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la sentenza 3 febbraio 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 29 dicembre 1999 da
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__________
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con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con sentenza 3 febbraio 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 4'057.50 corrispondenti agli acquisti effettuati da quest'ultima mediante utilizzo della carta __________;
che con atto ricorsuale 17 febbraio 2000, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22 febbraio 2000, __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che con scritto 7 marzo 2000 __________ ha dichiarato di voler ritirare l'istanza di rigetto, rispettivamente l’esecuzione in oggetto, ritiro che è stato confermato dall’UE di Lugano interpellato da questa Camera;
che decadendo l’esecuzione, sia il ricorso proposto da __________ che l’istanza di rigetto dell’opposizione divengono quindi privi d’oggetto;
che così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse né spese, ma di riconoscere alla ricorrente un’indennità a titolo di ripetibili, tenuto conto dell’inutilità dell’onere ricorsuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148, m. 33).
Richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. L’istanza di rigetto dell’opposizione 29 dicembre 1999 di __________ e il ricorso per cassazione 17 febbraio 2000 di __________, sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. __________ è tenuta a rifondere alla ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
3. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria