Incarto n.
16.2000.00021

Lugano

17 marzo 2000/rf

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 febbraio 2000 presentato da

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 3 febbraio 2000 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 29 dicembre 1999 da

 

 

 

__________

 

 

 

 

con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:       che con sentenza 3 febbraio 2000 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 4'057.50 corrispondenti agli acquisti effettuati da quest'ultima mediante utilizzo della carta __________;

 

                                          che con atto ricorsuale 17 febbraio 2000, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 22 febbraio 2000, __________ è insorta contro il predetto giudizio;

 

                                          che con scritto 7 marzo 2000 __________ ha dichiarato di voler ritirare l'istanza di rigetto, rispettivamente l’esecuzione in oggetto, ritiro che è stato confermato dall’UE di Lugano interpellato da questa Camera;

 

                                          che decadendo l’esecuzione, sia il ricorso proposto da __________ che l’istanza di rigetto dell’opposizione divengono quindi privi d’oggetto;

                                   

                                          che così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse né spese, ma di riconoscere alla ricorrente un’indennità a titolo di ripetibili, tenuto conto dell’inutilità dell’onere ricorsuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 148, m. 33).

 

Richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

pronuncia:           1.      L’istanza di rigetto dell’opposizione 29 dicembre 1999 di __________ e il ricorso per cassazione 17 febbraio 2000 di __________, sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli.

 

                                2.      Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. __________ è tenuta a rifondere alla ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria