Incarto n.
16.2000.00034

Lugano

4 aprile 2000/rf

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 15 marzo 2000 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 6 marzo 2000 del Giudice di pace del Circolo di Agno nella procedura sommaria di ammissione dell’opposizione per non essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) interposta al PE no. __________ fattogli notificare il 13 dicembre 1999 dal

 

 

 

__________

rappr. dal __________

 

 

 

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con sentenza 6 marzo 2000 il Giudice di pace del Circolo di Agno, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato fattogli notificare dal Comune di __________ per l’incasso di fr. 527.80 oltre interessi a titolo di imposte arretrate, ha concluso all’inammissibilità dell’opposizione che l’escusso ha motivato con il mancato ritorno a miglior fortuna, non avendo quest'ultimo reso verosimile l'eccezione;

 

                                         che con atto ricorsuale 15 marzo 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;

 

                                         che secondo l’art. 265a cpv. 1 in fine LEF la decisione del giudice sull’ammissibilità o meno dell’opposizione è definitiva, nel senso che sono esclusi i rimedi di diritto -ordinari e straordinari- del diritto cantonale (Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991 pag. 114; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1997, § 48 n. 43; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, art. 22 LALEF, m.5 );

 

                                         che quindi questa Camera non può neppure entrare nel merito del ricorso presentato da __________;

 

                                         la medesima in conformità con gli art. 29 e 30 CPC;

 

                                         che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile;

 

                                         che data la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia

 

 

 

Per i quali motivi,

 

richiamato l’art. 265a LEF

 

 

pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso 15 marzo 2000 di __________ è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

 

                                   3.   Intimazione a:

                                         - __________

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria