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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 aprile 2000 presentato da
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__________
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Contro |
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la sentenza 6 marzo 2000 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 gennaio 2000 da
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con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 17 gennaio 2000 __________ e __________ hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 600.–, importo corrispondente alle ripetibili loro riconosciute con sentenza 17 dicembre 1997 del Tribunale cantonale amministrativo, regolarmente passata in giudicato e prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che con sentenza 6 marzo 2000 il Giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza;
che con atto ricorsuale 9 marzo 2000 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che la documentazione prodotta per la prima volta con il ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che in presenza di un valido titolo esecutivo, quale è indubbiamente la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo prodotta dagli istanti (art. 80 LEF), il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione a meno che il debitore provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, che è stato prorogato il termine di pagamento o che il debito è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF);
che l'escussa, assente al contraddittorio, non ha proposto nessuna di queste eccezioni;
che a prescindere dalla sua inconcludenza ai fini del giudizio, la risposta scritta 18 febbraio 2000 dell'escussa, rettamente non è stata considerata dal giudice di pace, né ciò configura una violazione del diritto di essere sentita della ricorrente;
che è infatti all'udienza di contraddittorio, non prima e non dopo, che l'escusso deve prendere posizione sull'istanza di rigetto dell'opposizione (Cocchi /Trezzini, CPC-TI, ad art. 20 LALEF, m. 5 e 6), ritenuto che le allegazioni e contestazioni proposte in altra sede non possono essere prese in considerazione;
che a titolo abbondanziale va rilevato che la proposta contenuta nel ricorso di pagare l'importo posto in esecuzione solo a determinate condizioni, esula da una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione e non è pertanto proponibile;
che alla luce di quanto esposto il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto non essendo ravvisabile nel giudizio impugnato nessun titolo di cassazione;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 9 marzo 2000 di __________ è respinto.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico.
3. Intimazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria