Incarto n.
16.2000.00036

Lugano

30 maggio 2000/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 aprile 2000 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 6 marzo 2000 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 gennaio 2000 da

 

 

 

__________

 

 

 

con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,

 

 

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:       che con istanza 17 gennaio 2000 __________ e __________ hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 600.–, importo corrispondente alle ripetibili loro riconosciute con sentenza 17 dicembre 1997 del Tribunale cantonale amministrativo, regolarmente passata in giudicato e prodotta a valere quale titolo esecutivo;

 

                                          che con sentenza 6 marzo 2000 il Giudice di pace, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza;

 

                                          che con atto ricorsuale 9 marzo 2000 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

 

                                          che la documentazione prodotta per la prima volta con il ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;

 

                                          che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

 

                                          che in presenza di un valido titolo esecutivo, quale è indubbiamente la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo prodotta dagli istanti (art. 80 LEF), il giudice deve pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione a meno che il debitore provi con documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, che è stato prorogato il termine di pagamento o che il debito è prescritto (art. 81 cpv. 1 LEF);

 

                                          che l'escussa, assente al contraddittorio, non ha proposto nessuna di queste eccezioni;

 

                                          che a prescindere dalla sua inconcludenza ai fini del giudizio, la risposta scritta 18 febbraio 2000 dell'escussa, rettamente non è stata considerata dal giudice di pace, né ciò configura una violazione del diritto di essere sentita della ricorrente;

 

                                          che è infatti all'udienza di contraddittorio, non prima e non dopo, che l'escusso deve prendere posizione sull'istanza di rigetto dell'opposizione (Cocchi /Trezzini, CPC-TI, ad art. 20 LALEF, m. 5 e 6), ritenuto che le allegazioni e contestazioni proposte in altra sede non possono essere prese in considerazione;

 

                                          che a titolo abbondanziale va rilevato che la proposta contenuta nel ricorso di pagare l'importo posto in esecuzione solo a determinate condizioni, esula da una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione e non è pertanto proponibile;

 

                                          che alla luce di quanto esposto il ricorso, per quanto ricevibile, è respinto non essendo ravvisabile nel giudizio impugnato nessun titolo di cassazione;

 

                                          che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede.

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 9 marzo 2000 di __________ è respinto.

 

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

                                   

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                               La segretaria