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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa,
presidente, |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 aprile 2000 presentato da
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__________ (patr. dall'avv. __________) |
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contro |
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la sentenza 9 marzo 2000 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 5 marzo 1999 nei confronti di
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__________ (patr. dall'avv. __________) |
con la quale l'istante ha chiesto che venisse accertato il suo diritto di utilizzare in uso riservato l'autorimessa n. __________ della PPP n. __________ del fondo base part. n. __________ RFD __________, domanda avversata dal convenuto che in via riconvenzionale ha chiesto che il diritto d'uso di detta autorimessa venisse invece accertato a suo favore, domanda quest'ultima accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1. L'istante ha acquistato la quota PPP n. __________ del fondo base n. __________ RFD __________a con diritto esclusivo su un appartamento (n. 6); analoga posizione ha il convenuto, __________, relativamente alla quota n. __________ e all'appartamento n. 2. L'autorimessa, in cui sono stati allestiti quindici posteggi coperti, corrisponde al foglio PPP n. __________, equivalente a 19/1000 dello stesso fondo base n. __________.
Oggetto della presente vertenza è l'attribuzione del posteggio n. __________ (che –così come i n. __________ e __________– ha superficie maggiore degli altri) che l'istante rivendica sulla base di un contratto 6 gennaio 1998, stipulato in forma scritta semplice con la __________ (Società cooperativa, __________) nella sua veste di promotrice della proprietà per piani e avente per scopo la concessione in uso riservato del cennato posteggio (doc. D). D'altro canto, il convenuto risulta avere acquistato il posteggio n. __________ con l'atto pubblico 11 ottobre 1996 del notaio __________ di __________ col quale, oltre all'acquisto dell'appartamento, le parti (__________e __________) hanno pattuito la compravendita della "quota di comproprietà di 1/12 (un dodicesimo) che verrà designata con il no. __________ (quattordici) sul Regolamento per l'uso e l'amministrazione dell'autorimessa che verrà annotato a Registro fondiario, su iniziativa della venditrice, dell'unità PPP __________8 (…) di 19/1000 del fondo base part. no. __________ …." (doc. 10). Sennonché il convenuto –malgrado l'apparente pacifica attribuzione dei posteggi no. __________ e __________ a ognuna delle parti in lite, sostiene di non aver mai voluto acquistare il posteggio n. __________, essendo inteso fin dall'inizio con la società venditrice che gli spettasse il posteggio più grande per compensare determinate carenze riscontrate nell'unità abitativa. In sostanza poiché entrambe le parti rivendicano l'attribuzione del medesimo posteggio, risulta impossibile ottenere il consenso di tutti i comproprietari della PPP __________ al fine dell'annotazione a registro del regolamento d'uso dello stesso foglio di comproprietà.
Da qui la causa d'accertamento promossa da __________ e la riconvenzionale di __________, pure intesa all'accertamento del proprio diritto all'attribuzione del posteggio n. __________.
2. Con il querelato giudizio il pretore, accertato preliminarmente il diritto della __________ di disporre delle autorimesse oggetto della PPP n. __________, quindi la validità del contratto 19 dicembre 1997/6 gennaio 1998 sottoscritto dall'istante con la __________ (doc. D), ha nondimeno respinto l'istanza accogliendo la riconvenzionale. Basandosi sulle risultanze istruttorie, in particolare sulle prove testimoniali dalle quali è emerso che il posteggio n. __________, di poco più grande di quello contrassegnato con il n. __________, era destinato al convenuto per compensare i difetti che presentava l'appartamento vendutogli dalla __________ (posteggio che questi ha peraltro occupato per diversi mesi senza che l'istante –che dal canto suo utilizzava il n. __________– abbia sollevato obiezioni), ha riconosciuto al convenuto il diritto esclusivo sull'autorimessa n. __________ e all'istante quello sull'autorimessa n. __________.
3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al pretore di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non essersi attenuto alla reale e concorde volontà delle parti, chiaramente espressa nel contratto doc. D –che prevedeva la concessione del diritto d'uso del posteggio n. __________ all'istante e non al convenuto– e nel contratto doc. 10 avente per oggetto la concessione del diritto d'uso del posteggio n. __________ al convenuto.
Con osservazioni 28 aprile 2000 il convenuto postula la reiezione del ricorso.
4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 125 I 168 consid. 2a).
5. Prima di esaminare le censure sollevate dal ricorrente, si osserva che l’azione promossa da __________ nei confronti di __________ è una pura azione di accertamento la cui ammissibilità dev'essere esaminata d’ufficio dal giudice giusta l’art. 97 n. 5 CPC (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., p. 211; Sträuli/Messmer, ZPO, ad § 59, n. 11 ). Secondo dottrina e giurisprudenza l’azione d'accertamento di cui all’art. 71 CPC è retta esclusivamente dal diritto federale quando, come appare nella fattispecie sottoposta a giudizio, riguarda un rapporto giuridico di diritto privato regolato dalla Confederazione (DTF 110 II 350). Essa presuppone, oltre a un’incertezza di natura giuridica che l’accertamento mira a sciogliere, l’impossibilità di proporre un’azione condannatoria (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 71, m. 6; Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, ed. 5, p. 187, § 34, n. 28 segg. con rinvii; DTF 114 II 255 consid. 2a) e l’interesse giuridico e immediato all’accertamento richiesto (Rep. 1990, 269; Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 71, m. 1 e 3). La condizione di un interesse giuridico e immediato all’accertamento presuppone a sua volta una sua esplicita rilevanza e quindi l’esistenza di un pregiudizio attuale e concreto, e non già solo potenziale, che l’istante risentirebbe dall’incertezza del proprio diritto (DTF 120 II 20 consid. 3a). Questa è data quando per esempio il perdurare dell’incertezza ostacola l’istante nelle proprie decisioni o gli crei svantaggi di altro genere.
Nella fattispecie, è riconosciuto da entrambe le parti l'interesse a chiarire i loro diritti in relazione all'utilizzo del posteggio n. __________, ritenute le incertezze rivelatesi al proposito, malgrado le risultanze documentali. D'altra parte, dal momento che l'attribuzione delle quote di comproprietà del foglio PPP __________ non ha ancora potuto essere annotata a Registro fondiario, nemmeno è proponibile un'azione di rettifica del medesimo: i condomini si trovano infatti nella fase preparatoria di quell'operazione per la quale è pacificamente necessario il consenso anche delle parti in causa. In linea di principio non può pertanto essere esclusa la proponibilità della presente azione.
6. A fondamento del proprio gravame il ricorrente si duole di un'errata applicazione degli art. 1 e 18 CO da parte del pretore il quale, anziché attenersi alla chiara volontà espressa dalle parti nei rispettivi contratti sottoscritti con la __________ (doc. D e 10), ha proceduto all'interpretazione dei medesimi sulla base di altri elementi.
Preliminarmente, per quanto attiene alla contestata validità del contratto doc. D con il quale __________ ha disposto di una quota di comproprietà della PPP __________, è vero che la società menzionata alla data della pattuizione con l'istante (doc. D) non ne risultava più né proprietaria né comproprietaria (cfr. estratto RF: doc. C), ma il fatto che la __________ abbia disposto di un bene che non le apparteneva, non renderebbe nullo il contratto, ma semmai ne potrebbe rendere impossibile l'adempimento (Keller/ Siehr, Kaufrecht, 3. ed., 1995, pag. 9). Al proposito dev'essere comunque rilevato che il contratto in esame non pretende di valere come compravendita di una frazione di unità PPP (né ciò sarebbe possibile o avrebbe senso), ma è un'intesa sull'assegnazione di un posteggio, operazione per la quale esisteva una tacita intesa fra le parti almeno riguardo a quei posteggi che, di fatto, erano rimasti a disposizione della __________. Per contro il contratto può solo valere come atto preparatorio di quel regolamento d'uso che finora non ha visto la luce: forse per questo motivo il teste __________ parla al proposito di "riservazione". Comunque sia, sta il fatto che tutta la documentazione prodotta dall'istante (in particolare i doc. D, I e L) e che questi può usare non di più che come indizio di trattative per un'assegnazione a suo favore del posteggio no. __________ (non coinvolgendo la volontà degli altri comproprietari), è addirittura confortata dall'atto pubblico sottoscritto dal convenuto (doc. 10) che formalmente ha optato per l'uso del posteggio n. __________: ciò tuttavia non deve stupire poiché quell'atto è di quasi due anni precedente la "riservazione" a favore dell'istante e ne ha condizionato il contenuto: in altre parole la __________, conoscendo il contenuto dell'atto pubblico __________, ha trattato con l'istante l'assegnazione del posteggio libero fra i due di maggior superficie.
7. Nella fattispecie appare però determinante l'esistenza del contratto (atto pubblico) con il quale la __________ ha inteso vendere al convenuto ciò che corrisponde al posteggio n. __________. Negozio che, se non ha ancora trovato perfezione a Registro fondiario per il mancato accordo dei comproprietari della PPP __________, ha sicuramente validità fra le parti e non è stato né modificato, né impugnato, in particolare nei confronti della venditrice. Ciò deve indurre per forza di cose a concludere che –in assenza di elementi contrari– quella prova della contestata attribuzione non poteva essere negletta o preferita ad altra da parte del primo giudice. Dev'essere pertanto accolta la censura ricorsuale riguardo alla valutazione della documentazione prodotta e in particolare dell'atto pubblico doc. 10. Ne consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza pretorile.
8. Dovendo decidere il merito della controversia in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve esprimersi sia sull'istanza che sulla domanda riconvenzionale. Come già esposto la seconda dev'essere respinta nel merito, in particolare ostandovi la chiara risultanza del doc. 10, il cui effetto non può essere stravolto procedendo nei confronti di un terzo, com'è l'istante, nel rapporto __________ – __________. Ma nemmeno la domanda principale può essere accolta; infatti, __________ fonda il suo diritto all'attribuzione della parte di comproprietà su una documentazione ampiamente insufficiente, già per il fatto che gli altri comproprietari dell'unità condominiale PPP __________ non sono stati né coinvolti al momento dell'attribuzione del posteggio n. __________, né –eventualmente– nella presente vertenza. E' infatti non opinabile che l'adozione del regolamento d'uso e d'amministrazione di una comproprietà esige il consenso di tutti i comproprietari e che l'eventuale azione promossa da un comproprietario in caso di dissenso su un oggetto del regolamento dev'essere diretta contro tutti i comproprietari (Meier–Hayoz A., in Comm di Berna, 1981, art. 647 CC, N. 22 e N. 33 e 34).
9. L'esito della lite comporta che le conseguenze pecuniarie del processo di prima sede siano poste a carico della parte istante, rispettivamente dell'istante riconvenzionale; mentre le spese del ricorso sono poste a carico della parte resistente, soccombente in questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC la LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 3 aprile 2000 di __________ è
accolto.
Di conseguenza la sentenza 9 marzo 2000 del Pretore del distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dalla presente pronuncia:
1. L'istanza di __________, è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 70.– restano a carico dell'istante che rifonderà al convenuto la somma di fr. 800.– a titolo di ripetibili.
3. L'istanza riconvenzionale di __________, è respinta.
4. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 140.–, da anticipare dall'istante riconvenzionale, restano a suo carico. Questi verserà alla controparte fr. 800.– a titolo di ripetibili.
II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 300.–, anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________. Questi verserà alla controparte fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria