Incarto n.
16.2000.00050

Lugano

24 maggio 2000/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 marzo 2000 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

Contro

 

 

 

il decreto di stralcio 2 marzo 2000 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 (inc. no. CL.99.56) pronunciato nella causa promossa con istanza 12 luglio 1999 dalla Cassa ricorrente nei confronti di

 

 

 

__________

(rappr. dall'avv. __________)

 

 

con la quale l'istante chiedeva il pagamento dell'importo di fr. 3'234.65 in virtù dell'art. 29 LADI, domanda stralciata dal primo giudice;

 

 

esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:       che con contemporanee istanze 12 luglio 1999 la cassa disoccupazione __________ e __________ - __________, hanno convenuto in causa __________ al fine di regolare i reciproci rapporti creditori relativi a un contratto di lavoro che aveva legato quest'ultima a __________ dal 1° dicembre 1998 all'8 giugno 1999;

 

                                          che le cause, congiunte per l'istruttoria, sono state sospese con ordinanza 28 gennaio 2000 "fino a differente avviso della parte più diligente, ma al più tardi fino al 28 aprile 2000";

 

                                          che il 1° marzo 2000 il patrocinatore della lavoratrice ha chiesto al Pretore "di voler stralciare le procedure menzionate in quanto le parti sono addivenute a una transazione extragiudiziale";

 

                                          che, dando seguito a questa comunicazione, il pretore ha stralciato entrambe le cause dai ruoli con decisione 2 marzo 2000;

 

                                          che contro la predetta decisione insorge la Cassa disoccupazione __________, sostenendo di non aver mai acceduto a una soluzione transattiva della vertenza che la riguarda, in particolare non avendo ricevuto il benestare a una proposta in tal senso da parte del proprio servizio giuridico centrale;

 

                                          che, a prescindere dai motivi descritti, la comunicazione al Pretore del 1° marzo 2000 sull'avvenuta transazione non concerne la ricorrente dal momento che, pur indicando esplicitamente entrambi gli incarti, il testo della comunicazione fa riferimento unicamente "all'accordo del legale di controparte avv. ____________________ ", patrocinatrice della datrice di lavoro, ma non al consenso della Cassa disoccupazione, la quale non ha fatto ricorso ad alcun patrocinatore;

 

                                          che per potersi ritenere perfezionata, una transazione -anche giudiziale- deve apparire fondata sulla manifesta reciproca volontà dei contraenti, e ciò considerata la sua natura contrattuale (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, 2000, art. 352, m. 6);

 

                                          che, nel caso concreto, questo presupposto essenziale non è dato e pertanto la transazione non esiste fra la ricorrente e __________;

 

                                          che, mentre una decisione di stralcio di una causa è inimpugnabile laddove verta sulla validità della transazione che ne sta alla base (Cocchi / Trezzini, op. cit., ibidem, m. 4), può invece essere oggetto di appello o di ricorso per cassazione quando è messa in causa l'esistenza stessa della situazione processuale che ha portato allo stralcio, siccome in contrasto con la realtà processuale (Cocchi / Trezzini, o. cit., ibidem, m. 2);

 

                                          che ciò si attua in concreto poiché il giudice ha stralciato anche la causa no. CL.99.56 dando seguito a una comunicazione forse non del tutto chiara del patrocinatore di uno degli istanti, ma che nel contenuto esprimeva il solo consenso delle parti coinvolte nella causa parallela CL.99.49: ciò che rappresenta una svista manifesta da parte del pretore;

 

                                          che il pretore procedendo allo stralcio di entrambe le vertenze ha applicato in modo errato fondamentali norme di procedura, inverando il motivo di cassazione previsto dall'art. 327 lett.g CPC;

 

                                          che pertanto il ricorso della Cassa di compensazione dev'essere accolto, rinviando l'incarto al primo giudice affinché continui la causa pendente fra la ricorrente e __________;

 

                                          che, a dipendenza del motivo del ricorso non si prelevano spese né tassa di giustizia.

 

Per tutti questi motivi,

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 9 marzo 2000 della Cassa disoccupazione __________ è accolto.

 

                                2.      Il decreto di stralcio 2 marzo 2000 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 3, è nullo per quanto riguarda la causa no. CL.99.56.

                                          §.     L'incarto è ritornato al Pretore perchè proceda nel senso dei considerandi.

 

                                3.      Non si prelevano spese né tassa di giustizia.

 

                                4.      Intimazione:

                                          –      __________

                                          Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3.

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria