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Incarto n. |
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In nome |
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Composta dei giudici: |
Chiesa,
presidente, |
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Segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 maggio 2000 presentato da
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__________ (rappr. da __________) |
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contro |
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la sentenza 22 maggio 2000 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 15 marzo 2000 da
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__________
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con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 339.10 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Riviera, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 15 marzo 2000 __________ A ha convenuto in giudizio la ditta __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 339.10 a saldo di due fatture emesse il 9 e il 17 settembre 1999 per la fornitura di merce a quest'ultima;
che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di avere uno scoperto nei confronti dell'istante alla quale sostiene di aver versato il dovuto, previa deduzione dello sconto pattuito;
che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle prove documentali dalle quali non è emersa la prova di un accordo tra le parti circa la concessione di sconti alla convenuta, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo __________ –per il tramite di __________– è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), di modo che dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbale del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all’Albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC);
che per contro, legittimati a impugnare in questa sede la sentenza del giudice di pace, oltre alla parte medesima, sono gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);
che nella fattispecie neppure sono dati i presupposti per una rappresentanza speciale ai sensi dell'art. 64a CPC;
che __________, ancorché in possesso di una procura, non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza processuale;
che in particolare non può essere riconosciuta a __________
la qualità di organo legittimato a rappresentare la __________ ritenuto che questa facoltà è data ai membri del consiglio d’amministrazione (organi formali; Zäch, in Commentario bernese, Vorbemerckungen zu Art. 32-40, n. 39; art. 718 CO), ciò che non è il caso per l'interessato che non è neppure menzionato a Registro di commercio come accertato da questa Camera;
che inoltre la ricorrente non sostiene nemmeno che __________ sia un cosiddetto suo organo di fatto, ciò che peraltro non lo autorizzerebbe ancora (con sufficiente certezza) a rappresentare la società (IICCA 11 ottobre 1999 in re __________ /__________, consid. 7);
che quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC, il ricorso presentato da __________ per conto di __________ è nullo per carenza di un presupposto processuale, ovvero della legittimazione del rappresentante (art. 97 n. 4 CPC);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 maggio 2000 di __________ è nullo.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria