Incarto n.
16.2000.00074

Lugano

10 agosto 2000/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso 30 luglio 2000 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 6 luglio 2000 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 31 marzo 2000 da

 

 

 

__________

(rappr. dall'__________)

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'867.60 oltre accessori, pretesa ridotta a fr. 1'776.65 oltre interessi del 5% dal 13 gennaio 2000 e così accolta dal primo giudice,

 

 

esaminati gli atti

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:       che con istanza 31 marzo 2000 __________ a ha convenuto in giudizio __________, gerente del __________ a __________ presso il quale ha lavorato in qualità di cameriera nei mesi di settembre e ottobre 1999, al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'867.60 a saldo delle proprie pretese salariali;

 

                                          che con sentenza 6 luglio 2000 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha accolto le pretese dell’istante nella misura di fr. 1'776.65;

 

                                          che con scritto 12 luglio 2000 __________ si è rivolta al Giudice di pace comunicandogli di opporsi “integralmente alla vostra istanza”;

 

                                          che questo scritto, trasmesso a questa Camera dalla Giudicatura di pace, è stata evaso quale ricorso per cassazione a dipendenza dell’intenzione chiaramente espressa dalla ricorrente di opporsi alle conclusioni del primo giudice, e come tale è stato dichiarato nullo non ossequiando alle formalità previste dall’art. 329 cpv. 2 CPC;

 

                                          che con atto ricorsuale 30 luglio 2000 __________ è nuovamente insorta contro il predetto giudizio;

 

                                          che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile per il rinvio di cui all'art. 418 CPC, il termine per ricorrere in cassazione contro una sentenza prolata nell’ambito di una procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro è di 10 giorni, non sospesi dalle ferie giudiziarie (art. 398bis CPC);

 

                                          che quindi al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione in oggetto (data del timbro postale 31 luglio 2000) il termine ricorsuale di 10 giorni era già ampiamente scaduto;

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC

 

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 30 luglio 2000 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.

 

 

                                2.      Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

 

 

                                3.      Intimazione:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria