Incarto n.
16.2000.00106

Lugano

23 novembre 2000/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

Composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

Segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 ottobre 2000 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

Contro

 

 

 

la sentenza 10 ottobre 2000 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 5 settembre 2000 da

 

 

 

__________

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,

 

 

esaminati gli atti

 


considerato

 

in fatto e in diritto:       che con istanza 5 settembre 2000 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 2'078.10;

 

                                          che con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nello scritto 29 giugno 2000 con il quale l'escusso si è riconosciuto debitore nei confronti di __________ della somma posta in esecuzione, ha accolto l'istanza, peraltro rimasta incontestata dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;

 

                                          che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: il

                                          ricorrente eccepisce soltanto l'incompetenza territoriale del giudice adito, ritenuto che nel contratto concluso con la ditta __________ di __________ -per conto della quale agirebbe l'istante- le parti hanno previsto quale foro competente quello di __________;

 

                                          che la censura ricorsuale è del tutto infondata ritenuto che il riconoscimento di debito sul quale si basa la presente esecuzione non è il contratto che il ricorrente sostiene di aver concluso con la ditta __________ bensì l'impegno che lo stesso ha sottoscritto il 1° luglio 2000 direttamente con la procedente e nel quale ha riconosciuto di dovere a quest'ultima la somma di fr. 2'078.10 (importo esigibile a dipendenza del mancato puntuale pagamento delle rate pattuite);

 

                                          che anche qualora l'esecuzione si fosse fondata su un contratto concluso con la ditta __________ che prevedesse il foro di __________, va rilevato che simile proroga varrebbe unicamente per le cause ordinarie, ma non per quelle sommarie di rigetto dell'opposizione per le quali l'art. 46 LEF prevede quale foro esclusivo quello del domicilio del debitore (D. Staehelin, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 18 e 19 ad art. 84 LEF);

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 22 ottobre 2000 di __________ è respinto.

 

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura della gurisdizione di Mendrisio-Sud.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria