Incarto n.
16.2000.00020

Lugano

12 aprile 2000/rf

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 gennaio 2000 presentato da

 

 

 

__________

patr. dall'avv. __________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 17 gennaio 2000 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 dicembre 1999 da

 

 

 

__________

rappr. dall'__________

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in  via definitiva dell'opposizione interposta

dall'escussa al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo

giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti

 

considerato

 

in fatto e in diritto:       che con sentenza 17 gennaio 2000 il Giudice di pace del circolo di Vezia ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 50.- corrispondenti alla tassa di giustizia posta a carico di quest'ultima con risoluzione 9 settembre 1998 del Consiglio di Stato;

 

                                          che con atto ricorsuale 28 gennaio 2000 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

 

                                          che con osservazioni 6 marzo 2000 lo __________ ha comunicato di aver ritirato l'esecuzione in oggetto, ritiro che è stato confermato dall’UE di Lugano interpellato da questa Camera;

 

                                          che decadendo l’esecuzione, sia il ricorso proposto da __________ che l’istanza di rigetto dell’opposizione divengono privi d’oggetto;

                                   

                                          che così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse né spese, ma di riconoscere alla ricorrente un’indennità a titolo di ripetibili, tenuto conto dell’inutilità dell’onere ricorsuale (CCC 17 marzo 2000 in re B. c. J.AG).

 

Richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

pronuncia:           1.      L’istanza di rigetto dell’opposizione 27 dicembre 1999 dello __________ e il ricorso per cassazione 28 gennaio 2000 di __________, sono privi d’oggetto e le relative procedure stralciate dai ruoli.

 

                                2.      Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Lo __________ è tenuto a rifondere alla ricorrente fr. 80.- a titolo di ripetibili di questa sede.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria