Incarto n.
16.2000.00035

Lugano

10 aprile 2000/rf

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso 28 marzo 2000 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 9 marzo 2000 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 10 febbraio 2000 da

 

 

 

__________

rappr. dall'__________

 

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’058.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,

 

 

letti ed esaminati gli atti,

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

 

                                         che con istanza 10 febbraio 2000 l’__________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’058.- a saldo della fattura 18 giugno 1997 (doc. C) emessa per spese varie relative alla degenza ospedaliera in camera semi-privata del convenuto, avvenuta dal 9 al 15 giugno 1997;

 

                                         che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria;

 

                                         che con il querelato giudizio il segretario assessore, respinte in quanto infondate le contestazioni del convenuto, ha accolto l’istanza;

 

                                         che con atto ricorsuale 28 marzo 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

 

                                          che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

 

                                          che nel caso concreto il contenuto dello scritto 28 marzo 2000  del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

 

                                          che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a ribadire la propria opposizione alla richiesta di pagamento avversaria;

 

                                          che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato;

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

                                          che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di giustizia.

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 28 marzo 2000 di __________ è nullo.

 

                                2.      Non si prelevano spese per il presente giudizio.

 

                                3.      Intimazione:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria