Incarto n.
16.2000.00075

Lugano

20 luglio 2000/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso 19 giugno 2000 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 30 maggio 2000 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 6 maggio 1997 da

 

 

 

__________

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 614.95 oltre interessi nonché il rigetto dell'opposizione interposta al PE no. __________ dell'UEF di Bellinzona, domande parzialmente accolte dal primo giudice,

 

 

esaminati gli atti

 


considerato                     che con istanza 6 maggio 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________, ora __________, e __________, titolari del salone da parrucchiere __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 614.95 oltre accessori a saldo della fattura n. __________emessa il 12 novembre 1996 per la fornitura di prodotti;

 

                                          che le convenute si sono opposte all'istanza sostenendo che la merce fornita e oggetto della fatturazione controversa, non corrispondeva a quella ordinata;

 

                                          che con il querelato giudizio il giudice di pace, addebitando ad entrambe le parti una certa responsabilità (l'istante per non aver indicato chiaramente i termini di reclamo, le convenute per non aver ritornato la merce a loro dire diversa da quella ordinata) ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 250.–;

 

                                          che con scritto 19 giugno 2000 __________ è insorta contro il predetto giudizio;

 

                                          che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

 

                                          che nel caso concreto il contenuto dello scritto 19 giugno 2000 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

 

                                          che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti a giustificazione del mancato pagamento della pretesa avversaria;

 

                                          che pertanto questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;

 

                                          che il ricorso deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                          che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia.

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 19 giugno 2000 di __________ è nullo.

 

                                2.      Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

 

                                3.      Intimazione:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria