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Incarto n. |
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In nome |
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composta dei giudici: |
Chiesa, presidente, |
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segretaria: |
Petralli Zeni, vicecancelliera |
sedente per giudicare il ricorso per diniego di giustizia 26 marzo 2001 presentato da
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nei confronti dell'operato del Giudice di pace del circolo di Lugano nell'ambito di una procedura civile inappellabile che lo oppone a
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esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che dinanzi al Giudice di pace di Lugano è pendente una causa civile inappellabile promossa nel 1997 dall’avv. __________ nei confronti della madre __________
che con ricorso 26 marzo 2001 __________ ha presentato ricorso per denegata giustizia, lamentando in questa sede l'inazione del giudice di pace che dopo l’udienza del 18 novembre 1997 non ha più proseguito nella trattazione della causa;
che a seguito dell'entrata in vigore della nuova Costituzione federale, il diniego di giustizia –nozione sorta in relazione all'applicazione dell'abrogato art. 4 Cost.– è ora contemplato all'art. 29 cpv. 1 in fine secondo il quale, in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto di essere giudicato entro un termine di tempo ragionevole (Grisel, Egalité, Les garanties de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, 2000, n. 49 e 79);
che questa garanzia di natura procedurale è tutelata direttamente, ossia è prevista in una norma costituzionale direttamente applicabile (Edelmann, Zur Bedeutung des Bundesrechts im Zivilprozessrecht, 1990, pag. 22);
che ciò corrisponde in pratica alla possibilità per ogni utente della giustizia, come ultima ratio, di adire direttamente il Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess– und Gerichtsorganisationsrecht, 1986, pag. 5, n. 16), ciò che si attua alla condizione che i codici di procedura cantonale, rispettivamente le procedure federali applicabili, già non offrano sufficiente garanzia in tal senso (Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, § 5, n. 202 e 224);
che l'art. 86 cpv. 2 OG prevede infatti che i ricorsi per violazione di diritti costituzionali dei cittadini non sono ammissibili se non dopo che tutti i rimedi di diritto cantonale sono stati esauriti;
che tuttavia il Codice di procedura civile ticinese non ha previsto nessun rimedio di diritto a sanzione dell'inattività del giudice, ciò che –per quanto fin qui esposto– autorizza ogni persona interessata ad adire direttamente il Tribunale federale, mentre un ricorso per denegata giustizia come quello presentato a questa Camera dal ricorrente non è proponibile;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione del gravame senza notifica alla controparte, qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che a dipendenza della particolarità della fattispecie non vengono prelevate tasse e spese per il presente giudizio.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso 26 marzo 2001 dell’avv. __________ è irricevibile.
2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
3. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria