Incarto n.
16.2001.00042

Lugano

18 settembre 2001/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° giugno 2001 presentato da

 

 

 

__________

(patr. dall'avv. __________)

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 15 maggio 2001 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 21 febbraio 2001 nei confronti di

 

 

__________

__________

 

 

con la quale l'istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.

1'881.85 oltre accessori a titolo di spese accessorie e risarcimento danni, domanda

respinta dal primo giudice,

 

 

esaminati gli atti

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:       che con l'istanza in esame la ricorrente aveva convenuto in giudizio i conduttori di un appartamento di tre locali loro locato dalla Comunione ereditaria fu __________ in uno stabile di Coldrerio per ottenere il pagamento dell'importo di fr. 1'873.85 a titolo di spese accessorie arretrate e di risarcimento danni;

 

 

                                          che con sentenza 15 maggio 2001 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio–Nord ha respinto l’istanza, non avendo ritenuto provati i crediti dell'istante;

 

                                         

                                          che con ricorso 1° giugno 2001 __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell'art. 327 CPC;

                                   

 

                                          che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;

 

 

                                          che alla vertenza che oppone le parti, in quanto basata su pretese derivanti da un rapporto di locazione, sono applicabili le norme di procedura degli art. 404 segg. CPC;

 

 

                                          che giusta l’art. 411 cpv. 2 CPC il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per le controversie in materia di locazione, è di 10 giorni e decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione della sentenza (art. 131 cpv. 1 CPC);

 

 

                                          che poiché, per stessa ammissione della ricorrente, la sentenza dedotta in cassazione le è stata notificata il 16 maggio 2001, il ricorso spedito il 1° giugno 2001 (cfr. timbro postale) è tardivo;

 

 

                                          che alla controparte non vengono assegnate ripetibili di questa sede non avendo formulato osservazioni al ricorso.

                                         

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, in particolare gli art. 404 segg. CPC

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 1° giugno 2001 __________ è irricevibile in quanto tardivo.

 

 

                                2.      La tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 100.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.

 

                                   

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Nord.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                 La segretaria