Incarto n.
16.2001.00043

Lugano

3 luglio 2001/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 maggio 2001 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 14 maggio 2001 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 4 aprile 2001 da

 

 

 

__________

rappr. __________

 

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

dall'escusso al PE no. __________dell'UEF di Locarno, domanda accolta dal primo giudice,

 

 

esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:

 

                                         che con istanza 4 aprile 2001 lo __________, per il tramite dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 4'278.60 oltre accessori, corrispondenti al saldo degli alimenti arretrati dovuti dall’escusso per la figlia __________ e anticipati a quest’ultima dall’istante;

 

                                         che con il querelato giudizio il pretore, accertata la legittimazione ad agire dell’istante in virtù della cessione di credito sottoscritta  dalla madre di __________ (minorenne, cfr. doc. C), nonché la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella sentenza di divorzio 7 maggio 1997 dei coniugi __________ (doc. B), alla quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo partecipato al contraddittorio, ha accolto l'istanza;

 

                                         che con scritto 15 maggio 2001 __________ è insorto contro il predetto giudizio;

 

                                          che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);

 

                                          che nel caso concreto il contenuto dello scritto 15 maggio 2001  del ricorrente, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;

 

                                          che infatti, invece di indicare a questa Corte le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a formulare una richiesta di convocazione a una nuova udienza;

 

                                          che la richiesta di una nuova udienza è improponibile in questa sede, non contestando il ricorrente di aver ricevuto la citazione per il contraddittorio del 10 maggio 2001;

 

                                          che quindi il ricorso, che non muove nessun addebito all'operato del primo giudice, deve essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

 

                                          che in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia.

 

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 372 segg. CPC

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 15 maggio 2001 __________ è nullo.

 

                                2.      Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________.

                                          Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria