Incarto n.
16.2001.00050

Lugano

18 settembre 2001/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il "ricorso" 5 luglio 2001 presentato da

 

 

 

__________

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 25 giugno 2001 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 4 aprile 2000 da

 

 

 

__________

(rappr. __________)

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'980.85 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,

 

 

esaminati gli atti

 

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:       che con istanza 4 aprile 2000 __________ ha convenuto in giudizio la ditta __________ di __________, presso la quale ha lavorato in qualità di aiuto contabile, al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'980.85 corrispondenti al salario relativo al mese di dicembre 1999 e alla tredicesima per il 1999, pretesa alla quale la convenuta si è opposta contestando la tempestività della disdetta notificata dal lavoratore, la cui partenza prematura le avrebbe cagionato un danno pari a fr. 5'848.60 che ha opposto in compensazione;

 

                                          che con sentenza 25 giugno 2001 il segretario assessore ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 5'650.- lordi oltre interessi del 5% dal 31 dicembre 1999;

 

                                          che con scritto 5 luglio 2001 __________ ha espresso la propria intenzione di impugnare il predetto giudizio ritenuto che "il ricorso verrà dettagliatamente motivato al rientro del nostro legale dalle vacanze";

 

                                          che contrariamente a quanto preannunciato da __________, entro il termine ricorsuale di 10 giorni dalla notifica della sentenza (art. 398 cpv. 1 per il rinvio di cui all'art. 418 CPC), a questa Camera non è pervenuta nessuna motivazione del ricorso;

 

                                          che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);

 

                                          che nel caso concreto, la dichiarazione di ricorso 5 luglio 2001 della ricorrente, unico atto pervenuto a questa Camera, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattata come ricorso per cassazione;

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.

 

 

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 327 segg. e per le spese l'art. 417 lett. e CPC

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso 5 luglio 2001 di __________ è nullo.

 

 

                                2.      Il presente giudizio è esente da tasse e spese.

 

                                   

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria