Incarto n.
16.2001.00064

Lugano

5 settembre 2001/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 agosto 2001 presentato da

 

 

 

__________

(patr. dall'avv. __________)

 

 

 

contro

 

 

 

il decreto 20 agosto 2001 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa a procedura sommaria in materia di sequestro promossa con istanza 13 agosto 2001 nei confronti di

 

 

 

__________)

(patr. dallo studio legale __________)

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il sequestro della somma contante fr. 7'500.– depositata presso la stessa Pretura di Riviera, domanda respinta dal primo giudice;

 

 

ricorrente la società istante che chiede l'annullamento del decreto impugnato;

 

 

esaminati gli atti,

 

 

considerato

 

 

in fatto e in diritto:       che nell'ambito di un'esecuzione (n. __________UEF di Riviera) promossa da __________ nei confronti di __________ per complessivi fr. 110'000.– e meglio nel corso della procedura di opposizione cambiaria, le parti hanno sottoscritto una transazione a tenore della quale, in caso di ritiro dell'esecuzione, un importo di fr. 7'500.– depositato da __________ presso la Pretura del distretto di Riviera sarebbe stato liberato in favore del procedente, presso lo studio dei suoi patrocinatori;

 

 

                                          che a seguito dell'effettivo ritiro della procedura esecutiva da parte del creditore, con decreto 10 maggio 2001 il pretore ha stralciato la causa dai ruoli decidendo la liberazione a favore di quest'ultimo dell'importo di fr. 7'500.– non appena fosse passato in giudicato lo stesso decreto di stralcio;

 

 

                                          che, impugnata da __________ la decisione di stralcio, la Camera di esecuzione e fallimenti di questo tribunale, con sentenza 30 luglio 2001, ne ha confermato la validità, accertando l'esistenza dell'accordo in merito alla liberazione dell'importo di fr. 7'500.– depositato in pretura;

 

 

                                          che con istanza 13 agosto 2001 __________ ha chiesto il sequestro di detto importo sulla base dell'art. 271 cpv. 1 cifra 4 LEF;

 

 

                                          che con sentenza 20 agosto 2001 il pretore ha respinto l'istanza, non avendo l'istante reso verosimile l'esistenza del credito dalla stessa vantato nei confronti di __________ i;

 

 

                                          che con il presente tempestivo gravame la società istante è insorta contro il predetto giudizio, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per non aver ammesso la verosimiglianza del suo credito, ovvero ponendo esigenze eccessive in merito alla verosimiglianza del presupposto nell'ambito di un sequestro;

 

                                   

                                          che contro la decisione che respinge una domanda di sequestro, assente qualsiasi specifica norma positiva di diritto federale o cantonale, la giurisprudenza cantonale della Camera esecuzione e fallimenti ammette il rimedio dell'appello anche nel regime successivo alla revisione della LEF (Rep, 1996, n. 99; 1997 n. 81; Cocchi/Trezzini, CPC–TI, art. 22 LALEF, m. 12);

 

 

                                          che, pur non essendosi mai autonomamente espressa sulla possibilità di presentare ricorso per cassazione contro una decisione negativa di un'istanza di sequestro, questa Camera –esimendosi da qualsiasi considerazione di merito sull'accennata giurisprudenza (che comunque trova consensi in dottrina: Staehelin/Bauer/Staehelin, SchKG III, 1998, art. 272 LEF, N. 53)– considera opportuno, soprattutto nell'ottica della sicurezza del diritto, di allinearsi sulla scelta operata per le cause il cui valore non supera l'importo di fr. 8'000.–;

 

 

                                          che la presente decisione di ammissibilità, trattandosi di procedura sommaria (Staehelin/Bauer/Staehelin, op. it., ibidem, N. 46), può fondarsi sull'art. 17 LALEF;

 

 

                                          che, comunque, giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata solo quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;

 

 

                                          che contestato dalla ricorrente è il mancato riconoscimento da parte del pretore della verosimiglianza di un credito dell'istante come presupposto del sequestro (art. 272 LEF);

 

 

                                          che il grado di verosimiglianza dell'esistenza del credito, cui appartiene anche l'esigibilità (Staehelin/Bauer/Staehelin, op. cit., art. 272 LEF, N. 2), è oggetto di dottrina discordante (cfr. al proposito CEF 3 maggio 2001 in re K.O.Co Ltd/D.I.T. Ltd e V.E. Srl; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, 6. ed., 1997, §51 n. 40; Gilliéron, BlSchK 1995, p. 132; Stoffel, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 4 ad art. 272 LEF; Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia esecutiva, Collana CFPG rossa, vol. 20, 1999, p. 166, n. 2.2.6.2; rispettivamente Piégai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, 1997, p. 174–175; SJ 2000 I 332, cons. 2);

 

 

                                          che proprio a dipendenza di queste diverse opinioni dottrinali e dei limitati poteri d'intervento del giudice di cassazione, non può essere considerato errato e tantomeno arbitrario il fatto che il pretore abbia condiviso la tesi che esige un alto grado di verosimiglianza del credito per il quale è chiesto il sequestro (Cocchi/Trezzini, CPC–TI, ad art. 327, m. 16);

 

 

                                          che in ogni caso, la conclusione del primo giudice meriterebbe conferma anche nell'ottica di un grado di verosimiglianza più favorevole alla ricorrente;

 

 

                                          che infatti, contrariamente a quanto essa sostiene, dalle prove documentali agli atti non è comunque possibile dedurre l'esistenza di un suo credito nei confronti del convenuto, mentre, semmai, appare più probabile la situazione contraria;

 

 

                                          che ciò appare sia a dipendenza del testo della transazione giudiziale 30 aprile 2001 che ha condotto allo stralcio della procedura di cui all'inc. EF.2001.67 della Pretura del distretto di Riviera (cfr. sentenza CEF 30 luglio 2001), sia dal complesso della documentazione versata agli atti che attesta la qualità di debitrice della ricorrente e non della controparte: così i vaglia cambiari all'ordine di __________ che non risultano essere stati compilati in fasi successive come preteso dalla ricorrente, le convenzioni con le quali le parti hanno concordato le modalità di restituzione degli importi oggetto dei vaglia, le ricevute sottoscritte dal convenuto (doc. H – L), nonché i versamenti bancari (doc. M – O) che attestano la parziale rifusione di detti importi da parte della ricorrente;

 

 

                                          che a fronte di questa documentazione, il fatto che il legale del convenuto si sia rivolto all'amministratore unico della ricorrente anziché direttamente a quest'ultima per ottenere il pagamento degli importi garantiti dai vaglia cambiari (doc. E), non basta certo per escludere la qualità di debitrice della ricorrente;

 

 

                                          che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, dev'essere respinto;

 

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

 

 

                                          che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

 

 

 

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF

 

 

pronuncia:           1.      Il ricorso per cassazione 28 agosto 2001 di __________ è respinto.

 

 

                                2.      Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, sono poste a carico della ricorrente.

 

 

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________

                                          Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria