Incarto n.
16.2001.00090

Lugano

4 dicembre 2001/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

 

sedente per giudicare la domanda di revisione 19 novembre 2001 presentata da

 

 

 

 

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 25 ottobre 2000 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 31 agosto 2000 da

 

 

 

__________

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 6'730.55 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell'UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice,

 

 

esaminati gli atti,

 

 

 

 

considerato 

 

 

in fatto e in diritto:       che con sentenza 25 ottobre 2000 (intimata lo stesso giorno) il Pretore della giurisdizione di Locarno–Città, in accoglimento dell'istanza 31 agosto 2000 promossa da __________ nei confronti di __________, ha condannato quest'ultimo al pagamento di fr. 6'730.55 per prestazioni fornitegli dall'istante;

 

 

                                          che con scritto 19 novembre 2001 –ossia oltre un anno dopo la sentenza– __________ chiede la revisione del predetto giudizio;

 

 

                                          che giusta l'art. 342 CPC la domanda di revisione si propone entro il termine di 20 giorni dalla notificazione della sentenza;

 

 

                                          che nel caso di specie la domanda di revisione 19 novembre 2001, con invio postale del giorno seguente, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, è manifestamente tardiva;

 

 

                                          che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione della domanda di revisione senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questa si rilevi inammissibile o manifestamente infondata;

 

 

                                          che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia.

 

 

 

Per questi motivi,

richiamati gli art. 340 segg. CPC

 

 


pronuncia:           1.      La domanda di revisione 19 novembre 2001 di __________ è irricevibile in quanto tardiva.

 

 

                                2.      Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.

 

 

                                3.      Intimazione a:

                                         

                                          Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città.

 

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria