Incarto n.
16.2001.00002

 

Lugano

12 marzo 2001/kc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani

 

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

 

 

sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 gennaio 2001 presentato da

 

 

 

__________

(rappr. da __________)

 

 

 

contro

 

 

 

la sentenza 12 dicembre 2000 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 6 ottobre 2000 (inc. n. 266/2000/S) da

 

 

 

__________

(rappr. dall'Ufficio esazione e condoni, Bellinzona)

 

 

con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta

dall'escussa al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo

giudice,

 

 

esaminati gli atti

 

 

considerato

 

in fatto e in diritto:       che con sentenza 12 dicembre 2000 il Giudice di pace del circolo di Giubiasco ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da __________, succursale di __________, al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 40.- oltre interessi a  saldo dell'imposta federale diretta dovuta per il 1997;

 

                                          che con atto ricorsuale 9 gennaio 2001 __________, succursale di __________, per il tramite del suo ex direttore  __________, è insorta contro il predetto giudizio;

 

                                          che con scritto 26 febbraio 2001 l’Ufficio esazione e condoni ha dichiarato di voler ritirare l’esecuzione in oggetto, ritiro che è avvenuto lo stesso giorno;

 

                                          che decadendo l’esecuzione, sia il ricorso proposto da __________, sia la procedura stessa di rigetto dell’opposizione divengono privi d’oggetto;

                                   

                                          che così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse né spese.

 

Richiamati gli art. 327 segg. e l'art. 352 CPC

 

pronuncia:           1.      La procedura di rigetto dell’opposizione al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona (inc. n. 266/2000/S della Giudicatura di pace di Giubiasco) è divenuta priva d'oggetto.

                                          §    Di conseguenza il ricorso per cassazione 9 gennaio 2001 è stralciato dai ruoli.

 

                                2.      Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

 

                                3.      Intimazione a:

                                          – __________.

                                          Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.

 

 

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                La segretaria